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Scambio quote di emissioni dei gas serra, le sanzioni non saranno automatiche

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Nell’ambito del sistema dello scambio di quote di emissioni, quali sanzioni debbano essere eventualmente comminate ai gestori di impianti che, entro il 30 aprile di un determinato anno, abbiano restituito un numero di quote di emissioni apparentemente corrispondenti ai parametri richiesti, ma che a seguito di controlli successivi, sia risultato insufficiente rispetto al totale di tali emissioni? Secondo l’avvocato generale Wahl è compito degli Stati membri determinare le norme sulle sanzioni applicabili, se del caso, a violazioni di questo tipo. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive: quindi, non si applicherà l’ammenda automatica.

La questione si riferisce alla Nordzucker AG che ha gestito, fino alla chiusura nel marzo 2008, una fabbrica di zucchero. A seguito dell’introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni e in risposta a una richiesta dell’associazione tedesca degli zuccherifici, il Ministero federale tedesco per l’ambiente, la protezione della natura, le costruzioni e la sicurezza nucleare ha informato l’associazione - con nota del 17 giugno 2004 - che gli impianti di essiccazione non erano soggetti all’obbligo di scambio di emissioni. Una caldaia per la produzione di vapore ed elettricità, utilizzata come attrezzatura accessoria in collegamento a un impianto per la produzione o raffinazione dello zucchero sarebbe invece soggetta allo scambio di emissioni qualora si superi il valore soglia della potenza calorifica di combustione.

Per il 2005 la Nordzucker ha presentato una comunicazione delle emissioni che però non comprendeva le emissioni dovute alla produzione di vapore per il funzionamento dell’impianto di essiccazione. Un organismo di ispezione, dopo aver controllato la comunicazione, l’ha dichiarata conforme e ha dato il proprio assenso a riportare nell’apposito registro le emissioni indicate. Conseguentemente la società ha restituito il numero corrispondente di quote di emissioni a quelle figuranti nella comunicazione.

Successivamente, l’Autorità tedesca competente ha riesaminato la comunicazione e ha chiesto alla Nordzucker di rettificarla. La Nordzucker ha spiegato che, sulla base della nota del Ministero, ha ritenuto che gli impianti di essiccazione non fossero soggetti all’obbligo di scambio delle emissioni e che, per questa ragione, non era tenuta a comunicare le emissioni riconducibili ad un generatore di vapore utilizzato per il funzionamento di tale impianto. La Nordzucker ha comunque rettificato la propria comunicazione e ha comunicato il totale delle emissioni. E le autorità tedesche le hanno inflitto una sanzione pari a EUR 106 920.

La direttiva del 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità è uno degli strumenti giuridici fondamentali attraverso i quali l’Unione europea e i suoi Stati membri intendono adempiere i propri impegni di cui al protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra. La direttiva è intesa a contribuire a tale scopo istituendo un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione.

Essa prevede che siano gli Stati membri a  determinare le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva. Essi devono provvedere, inoltre, affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso.

Tale sanzione però non può che essere riferita al mancato assolvimento dell’obbligo espressamente imposto al gestore dalla norma: quello di restituire entro il 30 aprile il numero di quote dovute, come da verifica di un esperto. Non sarebbe logico interpretare la direttiva nel senso che obbligherebbe a imporre automaticamente una sanzione in caso di violazione di un obbligo non chiaramente precisato. A tale proposito è il numero di quote a essere cruciale per il funzionamento del sistema istituito dalla direttiva.

Però, il fatto che non si applichi la sanzione dell’ammenda (prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva) non significa che non si possano irrogare a tali gestori sanzioni di alcun tipo. Secondo la diretti, infatti, sono gli Stati membri a determinare le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva e dette sanzioni devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Eleonora Santucci

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