Eradicazione dei mufloni al Giglio: il Tar Toscana (ri)boccia gli animalisti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha nuovamente respinto il ricorso di Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Lndc Animal Protection, Vitadacani–Associazione a Tutela dei Diritti Animali e Codacons contro Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Grosseto Sud.
Le associazion i animaliste chiedevano l’annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana “L.r. 3/1994 - approvazione del piano di prelievo della specie muflone nelle aree vocate e non vocate alla specie, per la stagione venatoria 2023-24”, del “Piano di prelievo” stesso;- del "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" anni 2023-2025 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 28 aprile 2023 di approvazione di quel protocollo, ma anche del parere dell'ISPRA sul Protocollo;- delle proposte dei piani di prelievo del muflone inserite nel portale TosCaccia,;- del Calendario venatorio 2023-2024 della Regione Toscana e successive modifiche; delle richieste di parere della Regione Toscana e del Parco Nazionale inviate a ISPRA; delle Linee Guida dell'ISPRA per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi del 2013); della Delibera n. 813 del 18.7.2022 della Giunta Regionale della Regione Toscana; e di tutti gli altri atti presupposti, connessi, consequenziali, e comunque collegati.
Il TAR, dopa aver fatto una disanima delle richieste delle associazioni animaliste e delle controdeduzioni di Regione, Parco e ISPRA, evidenzia che «Trattasi di piani di abbattimento che trovano il loro fondamento normativo all’art. 2 della L. n. 157/1992 (che al comma 2 così recita “[…]In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19”), sono svolti sotto il coordinamento del Corpo della Polizia Provinciale (ai sensi dell’art. 37 della LRT n. 3/1994) e possono ricadere sia in aree vocate alla caccia che in aree protette (come nel caso di specie in cui il Piano ricade sia per la parte dell’Isola del Giglio che ricade nel Parco dell’arcipelago sia per la parte che ricade nel restante territorio della stessa destinato alla caccia programmata). Questo ultimo aspetto, peraltro, giustifica quanto previsto dalla delibera impugnata, vale a dire la possibilità di conseguire l’obiettivo della gestione non conservativa (di cui all’art. 28-bis della LRT n. 3/1994 con riferimento ai piani di prelievo degli ungulati) con tempi più ampi privilegiando l’attività venatoria ordinaria, chiaramente intesa quale mezzo funzionale al prelievo programmato e selezionato dei mufloni comunque nel quadro del progetto di eradicazione, avvalendosi dell’azione dei cacciatori che, quindi, nelle operazioni selettive, si trovano ad agire a diverso titolo durante le medesime battute di caccia ordinaria. La caccia di selezione richiamata nel provvedimento, inoltre, trova il proprio fondamento anche all’art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005. n. 248 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) che così recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157” (norma peraltro richiamata alla citata disposizione di cui all’art. 28-bis della LRT n. 3/1994). Ciò premesso il divieto di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 (che così recita: “1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: […] c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: […] muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda ]…]”) opera chiaramente nell’ambito dell’attività venatoria programmata la cui gestione non è finalizzata alla eradicazione o alla gestione non conservativa che, invece, rientrano nelle attività di controllo disciplinate dall’art. 19 della legge (e che, al comma 2 dispone che “Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria”). Questi ultimi sono gli scopi evidentemente perseguiti dall’azione regionale complessiva di cui si discute, di cui il provvedimento impugnato costituisce la più recente manifestazione attuativa. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta neutro il contesto in cui i cacciatori vengono impiegati per il raggiungimento dei succitati obiettivi, purché vengano rispettate le prescrizioni normative funzionali alle singole attività svolte».
IL tar Demolisce anche un altro cavallo di battaglia animalista contro l’eradicazione dei mufloni al Giglio. Dopo aver fatto un escursus della normativa che smentisce le resi animaliste il TAR ricorda che sullo stesso ricorso «l’ISPRA ha controdedotto in sede istruttoria, con parere reso il 23.08.2022 (cfr. doc. n. 13 di parte resistente). Da tale parere emerge che la popolazione di mufloni sull’isola del Giglio risulta di radicazione recente, di provenienza non solo Sarda ma anche continentale (Germania). Emerge, altresì, che l’intervento oggi contestato è in linea non solo con la normativa vigente, come sopra riportato, ma anche con le “linee guida internazionali in materia (Legge n. 221/2015, Raccomandazione No. 195 2017 del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, etc.) prevedono che la gestione delle specie alloctone, in particolare nelle isole, sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, al fine di tutelare la biodiversità di questi importanti ecosistemi”. Il parere mette altresì in discussione le caratteristiche genetiche ritenute maggiormente caratterizzanti e “pure” della popolazione esaminata, anche in considerazione del campione esaminato estremamente ridotto (7 individui). L’ISPRA, nel rispondere ad un quesito dell’ente Parco evidenzia inoltre che “ Considerate le numerose manipolazioni operate dall’uomo sulle popolazioni sarde e, in misura ancora maggiore, sulle popolazioni traslocate a fini venatori in altri contesti, si esclude che il patrimonio genetico degli esemplari dell’isola del Giglio possa essere considerato il risultato di un percorso evolutivo, né appare rappresentativo del patrimonio genetico della popolazione naturale sarda autoctona, che come sopra evidenziato è stata oggetto di ibridazioni con animali domestici”. Nel commentare recente letteratura, peraltro prodotta dalle ricorrenti (cfr. doc. n. 11), l’Istituto evidenzia che “i due aplotipi descritti nell’articolo sono stati effettivamente ritrovati solo sull’Isola del Giglio, ma i dati raccolti dagli stessi autori indicano che tali elementi non sono rappresentativi di unità evolutive, conservazionistiche, o gestionali di particolare valore, e vanno invece considerati il risultato dell’effetto casuale prodotto da un effetto “collo di bottiglia” e da una conseguente “deriva genetica”, fenomeni questi tipici di popolazioni insulari originate da un numero ridotto di fondatori, che possono portare a differenziazioni genetiche anche significative, ma che non hanno alcun valore conservazionistico” (cfr. doc. n. 14 di parte resistente). Ne consegue che la conservazione degli esemplari di muflone dell’Isola del Giglio non appare una soluzione che, in via certa e in modo univoco, consentirebbe di preservare il patrimonio genetico di una specie in via di estinzione essenziale per la tutela della biodiversità. A ciò si aggiunga che, in un quadro giuridico normativo, anche di matrice internazionale, che da più parti incentiva la tutela della biodiversità e l’eradicazione delle specie alloctone, l’amministrazione regionale riporta come l’intervento sui mufloni del Giglio ha ricevuto apprezzamenti della Società Italiana di Ecologia e della la IUCN Species Survival Commission che hanno evidenziato il particolare impatto del muflone sulla biodiversità insulare. (cfr. doc. 19 e doc. 20 di parte resistente). Lo stesso protocollo adottato con la DGR n. 687/2021 qualifica la presenza dei mufloni come statisticamente impattante sulla biodiversità, soprattutto nelle realtà insulari che rappresentano ambienti particolarmente fragili. I principali effetti di questi impatti negativi si hanno sulle comunità vegetali caratterizzanti gli ecosistemi e di conseguenza sulle comunità animali ad esse associate (come gli uccelli, cfr. pag. 33 del doc. n. 24 di parte resistente)».
Quindi, secondo il TAR, «Da quanto dimostrato in giudizio, pertanto, emerge che l’iniziativa dell’amministrazione regionale si fonda su una istruttoria compiuta e approfondita che ha tenuto in considerazione anche i contestati profili versati nel ricorso, in un quadro normativo che, come abbiamo evidenziato, prevede come ordinario l’intervento selettivo sulle popolazioni alloctone. Nessuna palese illogicità o irragionevolezza emerge pertanto dall’operato dell’amministrazione. Per tali ragioni il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati. Il ricorso nel suo complesso è infondato e deve essere respinto».