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La variante al Piano del Parco nazionale Arcipelago toscano deve essere sottoposta a Vas

Le osservazioni di Regione Toscana e di altri enti somigliano molto a quelle di Legambiente
 |  Natura e biodiversità

Nelle conclusione del documento preliminare della variante al Piano del Parco Nazionale approvata nei mesi scorsi dal Consiglio direttivo, il Parco chiede espressamente al Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) della Regione Toscana di non assoggettare la variante al procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS), ma il NURV ha risposto che il nuovo Piano rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell’art.5 comma 2 lett. b della l.r. 10/2010 in quanto è sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Una decisione presa anche dopo aver esaminato le molte osservazioni arrivate dai diversi enti – alcune delle quali molto simili a quelle fatte da Legambiente e in gran parte respinte dal Direttivo del Parco - così come le criticità sollevate in merito a quanto proposto con la nuova variante al Piano e tutte pienamente accolte dal NURV.

In merito alla valutazione di incidenza (VINCA) il NURV afferma che: «Si rileva che le modifiche alla zonazione a terra comportano l'assegnazione a una zona di tutela inferiore o con disciplina meno conservativa, come ad esempio l'introduzione sull'isola di Capraia di una zona C in area attualmente definita B; sebbene ciò possa essere dovuto agli usi effettivi del suolo, si ritiene che tale motivazione di per sé non possa giustificare l'introduzione di minori tutele, potendo invece comportare l'estensione o l'attivazione di nuove interferenze con gli habitat naturali. Si ritiene quindi che non è possibile escludere una potenziale incidenza su specie e habitat obiettivo di conservazione, determinata dalle nuove attività consentite in zone di grande pregio naturalistico, attualmente soggette a tutela integrale o comunque maggiormente conservativa; tali attività comprendono le attività agroforestali e della pesca, oltre a quelle legate alla fruizione turistica. Le aree a mare soggette alle revisioni suddette comprendono habitat e specie di assoluto interesse conservazionistico e di grande rarità, la cui presenza è stata favorita dalla tutela integrale, o fortemente conservativa, attuata da molti anni. Tutto quanto sopra rilevato, in base alle informazioni fornite in fase di Screening d’incidenza ed ai successivi approfondimenti istruttori, non è possibile escludere che la Revisione del Piano del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano non determini incidenza significativa sui Siti Natura 2000 interessati da tale pianificazione, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa. E’ necessario pertanto attivare la fase di valutazione appropriata attraverso la presentazione di uno Studio d’Incidenza che prenda in considerazione: - le possibili incidenze determinate dalle variazioni alla zonazione che comportano una riduzione delle tutele consentendo la realizzazione di nuove attività;
- le possibili incidenze determinate dalle revisioni alle norme sugli interventi agrari e forestali compresa la previsione che introduce la possibilità di recupero di paesaggi agrari tradizionali».

Il NURV conclude che «La Variante al Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano è assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica poiché, per le carenze e le criticità sopra evidenziate, non è possibile escludere il verificarsi di impatti negativi significativi». Vengono quindi accolte dal NURV molte delle problematiche sollevate da Legambiente e inviate all’Ente Parco e agli Enti coinvolti dalla procedura di assoggettabilità a VAS. C’è bisogno di più protezione non di meno protezione e la critica da noi avanzata a un Piano che sembrava più urbanistico/turistico che a difesa di biodiversità e territorio traspare in tutto il documento del NURV e in molte osservazioni degli Enti.

E’ un richiamo anche a intraprendere davvero la strada per raggiungere davvero i nuovi obiettivi fissati a livello europeo e internazionale: a partire dalla strategia Europea per la Biodiversità 2030, recepita anche dall’Italia, che applica gli obiettivi della Convention on biologicl diversuty Onu e prevede che tutti gli Stati debbano raggiungere, entro il 2030, il 30% di territorio terrestre e marino coperto da aree protette e il 10% di territorio terrestre e marino coperto da aree rigorosamente protette. L’Italia è molto lontana dal raggiungere questi obiettivo e per questo c’è bisogno di istituire e ampliare quanto prima aree marine protette e parchi nazionali. L’Arcipelago Toscano aspetta da quasi 43 anni la sua Area Marina Protetta. Il parco deve farsi promotore verso il territorio e il Ministero dell’ambiente per riprendere l’iter istitutivo interrotto ormai diversi anni fa. E il NURV dice che bisogna farlo veramente.

Ecco una sintesi delle più importanti criticità sollevate dagli altri Enti:

L’Autorità Idrica Toscana ricorda che “le isole costituenti l’Arcipelago Toscano, soprattutto nel periodo estivo, non dispongono di sufficienti risorse idriche derivabili da captazioni di acque superficiali o sotterrane. [….] per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico”;

La Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano chiede di modificare la regolamentazione delle attività a mare nel modo seguente: “balneazione/snorkeling – ZONA MB/MB: modifica della regolamentazione da “consentita” a “consentita con limitazioni” atteso che, durante la stagione balneare, vige l’Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal Comando stesso; navigazione imbarcazioni a motore – ZONA MB: modifica della regolamentazione da “consentita per imbarcazioni fino a 10 metri” a “vietata” o “consentita con limitazioni ad unità fino a 10 metri ”; le unita’ adibite al trasporto collettivo – visite guidate– ZONA MB: inserire la stessa dicitura utilizzata per le visite guidate subacquee ovvero “soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall’Ente”; ancoraggi residenti nell’isola e ancoraggio non residenti nell’isola – ZONA MB: modifica della regolamentazione da “consentita con limitazioni a natanti fino a 10 metri” a “ consentita ai natanti con limitazioni”; ormeggio – ZONA MB: modifica della regolamentazione da “consentita in aree individuate dal soggetto gestore” a “consentita con limitazioni in aree individuate dal soggetto gestore” atteso che, durante la stagione balneare, l'arrivo e la partenza delle unità da diporto deve avvenire attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche attualmente previste dall’art. 7 della vigente Ordinanza di sicurezza balneare nr. 58/2022. Le aree di ormeggio alla boa, inoltre, dovranno essere regolamentate e gestite, previo rilascio di concessione demaniale marittima ed acquisizione dei provvedimenti di competenza degli Enti preposti; ormeggio – ZONA MC: modifica della regolamentazione da “consentita in porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore” a “consentita in aree individuate dal soggetto gestore” atteso che la zona interessata non ricomprende aree a terra; integrare la tabella inserendo, tra le attività regolamentate, la pesca subacquea, le gare di pesca, l’utilizzo di moto d’acqua, acquascooter, la pratica di sci nautico e gli eventi sportivi e ricreativi (a similitudine di quanto riportato nella scheda afferente l’isola di Gorgona)”;

Il Settore Tutela, riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio della Regione fa notare che “per quanto concerne la componente paesaggio, nei paragrafi 4.4, 5, 5.1.4, 6.1. sono state riscontrate affermazioni non supportate da analisi che mettano in relazione le azioni indicate nelle NTA (ad esempio realizzazione di “strutture per la balneazione” art. 47 delle NTA) con i possibili impatti. Per quanto riguarda il paragrafo 6.1.1 Revisione e aggiornamento zonazione a terra si evincono brevi descrizioni che non consentono una verifica delle affermazioni riguardo agli impatti connessi alla ridefinizione delle zone, in considerazione della carenza di informazioni contenute nel Piano. Ad esempio per “Isola d’Elba - La ridefinizione da Zona De Zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo a Zona D1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica, come specificato nelle NTA al TITOLO III, non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse” tuttavia dalle NTA risulta che per ogni struttura turistica alberghiera è possibile un ampliamento fino a 1000 mc e il livello di definizione degli elaborati non contenendo un riferimento agli elementi conoscitivi non consente, una valutazione dell’eventuale impatto in funzione della disciplina paesaggistica del PIT/PPR. [….] Viene evidenziato inoltre a titolo esemplificativo che dal confronto tra le tavole della Zonazione a terra del Piano del Parco e la cartografia ricognitiva del Beni Paesaggistici del PIT/PPR emerge che alcune zone D1 (Biodola, Naregno, …) ricadono nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. n. 42/2004 lett. a). Pertanto in queste zone D1 devono essere al contempo rispettate anche le prescrizioni dei Beni Paesaggistici contenute nella Scheda del Sistema Costiero 11 Sistema Elba e Isole Minori ed in particolare la seguente prescrizione h): “Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l’impegno di suolo non edificato a condizione che: [….] non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti”; Il settore Valutazione Impatto Ambientale “ricorda che nel caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione compresi nell’Allegato IV, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del D.lgs. 152/2006), è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico regionale”. A tal proposito “ritiene opportuno che, nel prosieguo del procedimento, siano fornite informazioni più dettagliate circa la tipologia e l’entità delle misure che la variante intende prioritariamente adottare in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale (come per esempio per far fronte al deficit idrico di alcune aree nel caso della zonazione a terra) e per far fronte alle necessità di salvaguardia delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico (nell’ambito delle attività di zonazione a mare), al fine di poter valutare se gli interventi previsti ricadono effettivamente nell’ambito di applicazione della normativa di VIA”;

L’ARPAT scrive che “In merito alla produzione di scarichi, nelle aree dove si avrà una riqualificazione delle strutture esistenti, si raccomanda attenzione alla regolarizzazione degli scarichi sia di insediamenti isolati, attraverso trattamenti appropriati ai sensi della normativa vigente, sia di insediamenti urbani, mediante corretto allaccio alla pubblica fognatura. In particolare, nelle NTA al paragrafo 5.5 Impianti si afferma: «È soggetta a nulla osta la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, [..] Tale realizzazione dovrà avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento.» Si osserva a questo proposito che l’indicazione «piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui» non risulta chiara dal punto di vista tecnico: in considerazione della necessità di indicare uno smaltimento conforme alla normativa vigente. [….] In merito alle modifiche che riguardano l’aggiornamento e la revisione cartografica della zonazione a terra nell’Isola del Giglio, si osserva quanto segue: il passaggio da Zona B a Zona D in Località Poggio Pelato riguarda un’area dove l’effettivo uso del suolo vede l’area già destinata ad usi antropici. Nello specifico, da immagini satellitari, l’area sembra destinata ad attività di rimessaggio barche. In relazione alla componente “Suolo e Sottosuolo”, i potenziali impatti sono stati valutati come probabilmente assenti per quanto riguarda il consumo di suolo e come probabilmente positivi per quanto riguarda l’ “Uso del Suolo e Sistemazioni idraulico agrarie”: in merito a quest’ultimo aspetto, dovrebbero essere argomentate le motivazioni per le quali il proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa produrre un potenziale impatto positivo. Per quanto riguarda la modifica della Zona da De a D1 in un’area in Località Poggio Falcone, senza variazione dei limiti, a pag. 144 del DP il proponente indica, in maniera piuttosto generica, che «non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse».


Per quanto riguarda la zonazione a mare l’ARPAT sottolinea:

•Isola di Capraia: le zone MB (sia generale che quella a “regolamentazione speciale”) andrebbero ampliate per proteggere l’intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell’isola (zona orientale tra i punti 39-46 e 37-45) ed i vincoli di “ancoraggio” andrebbero aumentati fino al divieto; Isola di Pianosa: pur concordando con la copertura della zonazione a mare lungo l’intero perimetro dell’isola, si esprime qualche perplessità su una zona MB piuttosto ampia, seppur a “regolamentazione speciale”, dato che - ad esempio - l’area dove è consentita la balneazione (“Pianosa-cala Giovanna” – IT009049003008) è limitata (Allegato 1 al D.D. RT n. 6667/2024)7 a poco più di 800 m, mentre l’estensione della prateria di Posidonia è ampia e sostanzialmente uniforme tra MA e MB, per quanto la cartografia delle biocenosi bentoniche e degli habitat marini non sia stata inclusa nella documentazione; Isola di Giannutri: dalla carta degli habitat marini risultano presenti importanti tratti di prateria di Posidonia non protetti da alcuna zonazione, soprattutto quelle antistanti Punta San Francesco e quelle nella parte meridionale del Golfo dello Spalmatoio, per cui andrebbe estesa la zona MB a “regolamentazione speciale” all’interno del suddetto Golfo, sia nella parte settentrionale che meridionale. Per quanto sopra esposto, si sintetizzano le seguenti osservazioni e proposte per la zonazione a mare: Capraia: le zone MB (sia generale che quella a “regolamentazione speciale”) andrebbero ampliate per proteggere l’intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell’isola ed i vincoli di “ancoraggio” andrebbero aumentati fino al divieto; Pianosa: la zona MB andrebbe diminuita fino a comprendere poco più dell’area di balneazione “Pianosa-cala Giovanna”, ampliando di conseguenza la MA;

• Giannutri: andrebbe estesa la zona MB a “regolamentazione speciale” all’interno del Golfo dello Spalmatoio, sia nella parte settentrionale che meridionale, per proteggere le praterie di Posidonia”.

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Legambiente Arcipelago Toscano

È la più importante e diffusa associazione ambientalista delle isole toscane e - fondata nel 1983 - uno dei circoli più vecchi e conosciuti del Cigno Verde in Italia. E’ stata protagonista – anche nel durissimo confronto con gli antiparco- dell’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è l’Associazione che più vigila sulla politica urbanistica e amministrativa delle Isole. Legambiente Arcipelago Toscano organizza trekking e feste che hanno al centro la biodiversità e la difesa del territorio, gestisce l’Aula VerdeBlu della Zona umida di Mola e il Santuario delle farfalle Ornella Casnati e con i suoi volontari che cerca per tutta l’estate cercano le tracce di nidificazione delle tartarughe marine.