Gestione rifiuti urbani, le nuove regole Arera spingono una logica industriale per il miglioramento del servizio
L’introduzione di uno schema tipo di contratto di servizio, di un Piano Economico-Finanziario per l’intera durata dell’Affidamento (PEFA) e di regole per la costruzione delle gare, segnano un cambio di passo della regolazione ARERA. Attraverso questi strumenti, gli obiettivi di miglioramento del servizio si legano indissolubilmente agli sviluppi della tariffa, divenendo impegni codificati in sede di gara e quindi escutibili nella conduzione del servizio. Una prospettiva che chiama gli enti territoriali competenti a delineare le strategie per il territorio in modo coerente: un sostegno al consolidamento della governance e ad affidamenti di scala sovra-comunale.
Il disegno regolatorio di ARERA
Con l’introduzione di uno schema tipo di contratto di servizio, di un Piano Economico-Finanziario per l’intera durata dell’Affidamento (PEFA) e di regole per la costruzione delle gare, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) intende legare gli obiettivi di miglioramento del servizio agli sviluppi della tariffa, con impegni codificati in sede di gara e, quindi, escutibili nella conduzione del servizio.
All’interno di tale disegno regolatorio, gli Enti territorialmente competenti (ETC) sono chiamati a delineare le strategie per il territorio in modo coerente. Tutto questo dovrebbe sostenere il consolidamento della governance e portare ad affidamenti di scala sovra-comunale, costituendo un passo decisivo verso una gestione industriale dei rifiuti improntata al miglioramento del servizio.
La ratio seguita dal regolatore è, quella, per cui una maggiore trasparenza nei rapporti tra enti affidanti e gestori – insieme all’introduzione di strumenti volti ad uniformare la disciplina regolatoria e a una pianificazione economico-finanziaria di medio-lungo periodo, a tutela della sostenibilità economico-finanziaria del gestore e della sostenibilità delle tariffe all’utenza – possono permettere al settore di compiere un salto di qualità, coerente con il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica.
Lo schema tipo di contratto di servizio: i contenuti minimi obbligatori
Mediante l’introduzione di uno schema tipo di contratto di servizio, ARERA ha stabilito i contenuti minimi obbligatori che tutti i contratti devono rispettare, promuovendo una maggiore omogeneità delle prestazioni e una gestione più efficiente dei rifiuti urbani. Contestualmente, ARERA ha inteso armonizzare i diversi ambiti della regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, fornendo strumenti che consentano di superare alcune criticità riscontrate nei primi sei anni di regolazione del servizio.
A questo proposito, ARERA ha chiarito che il corrispettivo contrattuale è determinato in conformità alla metodologia tariffaria pro tempore vigente, intendendo implicitamente che eventuali riduzioni delle entrate tariffarie determinate dal MTR (“valori massimi”) devono trovare spazio come detrazioni ai sensi dell’Art. 4.6 della Delibera 363/2021/R/rif, ma non specificando che la casistica della scontistica offerta in sede di gara è l’unica applicabile dall’ETC. Da questo punto di vista, un chiarimento sarebbe opportuno, così da ridurre i gradi di discrezionalità. Inoltre, ARERA ha codificato i percorsi e le misure per preservare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, a garanzia della continuità del servizio.
Per quanto riguarda la qualità del servizio, ARERA ha considerato la possibilità di prevedere nel contratto anche gli sviluppi programmati nei livelli di qualità, coerenti con il passaggio a schemi regolatori più avanzati: un aspetto che va nella direzione di superare l’impasse derivante dalla scelta di schemi regolatori eccessivamente prudenti nei primi anni di applicazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
Lo schema tipo di bando di gara: i profili tecnici prevalgono sui corrispettivi economici
Attraverso lo schema tipo di bando di gara, messo in consultazione nello scorso mese di novembre, ARERA intende assicurare la coerenza tra i nuovi affidamenti e le previsioni regolatorie vigenti, in particolare in materia di tariffe e qualità del servizio, rafforzando e integrando quanto disposto nello schema tipo di contratto di servizio.
L’approccio del regolatore è quello disciplinare solo i contenuti “minimi” del bando di gara, intervenendo unicamente sugli elementi che riflettono peculiarità tecniche, economiche ed industriali del servizio. Tale intenzione trova riscontro, in particolare, nel legame tra il bando tipo e la regolazione tariffaria, dal momento che il valore economico dell’affidamento e i criteri di valutazione dell’offerta economica si fondano proprio sulle logiche e sui parametri definiti nel MTR, con l’intenzione di imprimere una spinta al miglioramento delle performance tecniche del servizio.
Secondo questa logica, tuttavia, sarebbe opportuno prevedere che nel bando di gara si debbano definire le regole e i criteri oggettivi di valorizzazione del profit sharing sui ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati – validi per tutta la durata dell’affidamento – esplicitando anche l’indicazione di eventuali meccanismi incentivanti per il gestore. Il tutto, data l’importanza che questo strumento ricopre sia in termini economici sia come fattore abilitante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
A rinforzo delle qualità, va anche la proposta di attribuire alla parte economica un peso massimo del 30% nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, prevedendo anche la possibilità in capo all’ETC di richiedere un’offerta che denoti migliorie tecniche e costi in aumento, anche a detrimento del contenimento dei costi del servizio. Tale facoltà introduce, però, delle aree di incertezza. Il rischio, infatti, è che aumenti il grado di difficoltà nella comparazione delle offerte appartenenti alle due casistiche, così come il livello di discrezionalità dell’ETC e la complessità generale del sistema, oltre ad un possibile aumento dei ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari. Diversamente, nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si registra un minor grado di discrezionalità in capo all’ETC rispetto ad altri elementi dello schema tipo di bando di gara, a conferma di un approccio più interventista di ARERA sul tema.
Anche in questo ambito, ARERA ha optato per un raccordo con altri profili di regolazione, specialmente per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Dal miglioramento del macro-indicatore R1 e degli indicatori QLTRD_FO e H rispetto al bando di gara, all’offerta di standard minimi ulteriori o migliorativi rispetto a quelli previsti nello schema della qualità inserito nel bando di gara o all’offerta di uno schema della qualità migliorativo. Complessivamente, si tratta di misure che vanno nella direzione di promuovere un miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e performance più elevate di qualità tecnica e contrattuale.
Il PEFA: la congiunzione tra il contratto tipo e il bando di gara tipo
Il PEFA, da elaborarsi secondo il metodo tariffario pro tempore vigente (MTR), costituisce l’anello di congiunzione tra il contratto tipo e il bando tipo e si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale.
A tal proposito, ha suscitato qualche perplessità la scelta di lasciare maggiore discrezionalità circa lo schema tipo da utilizzare nei casi di affidamenti antecedenti al D.Lgs. n. 201/2022, vale a dire il nuovo Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali (TUSPL). Una scelta, questa, che sembra aprire a modalità differenti da quelle codificate da ARERA nel tool del MTR-2.
Vale, infatti, la pena ribadire che, anche per gli affidamenti antecedenti al D.Lgs. n. 201/2022, occorre fondare il PEFA sui criteri indicati dalla metodologia tariffaria (MTR), indipendentemente dallo schema utilizzato. Parimenti, per quanto riguarda la necessità di elaborare il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario, lo stesso contratto tipo stabilisce che si stratta di elementi costituenti il PEFA a prescindere dallo schema di riferimento, in quanto ritenuti indispensabili per verificare l’equilibrio economico e finanziario, giustificando così l’introduzione del PEFA da parte del regolatore rispetto al PEF costituito dal solo piano tariffario pluriennale.