Rifiuti, discariche e le competenze dello Stato

[22 Luglio 2015]

La Regione non può rinviare l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, perché non ne ha la competenza. Lo ricorda la Corte Costituzionale – con sentenza 14 luglio 2015, n. 149 – che dichiara incostituzionale la legge della Regione Liguria (legge che apporta delle modifiche a quella sulle “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”) nella parte in cui la Regione ha procrastinato al 31 dicembre 2014 e, con il crono-programma, sino al 31 dicembre 2015,  l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati.

La questione è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri che, dubitando della legittimità costituzionale della legge Regionale sostiene che la norma sia invasiva delle competenze statali e si ponga in contrasto con i parametri costituzionali.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina regionale posticipando nel suo territorio l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, limiterebbe l’operatività dei divieti statali in punto di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e permetterebbe l’esercizio provvisorio di discariche che non consentono il trattamento differenziato, ben oltre il termine, già da tempo scaduto, fissato dalla legge dello Stato.

La legislazione statale, infatti, con il decreto legislativo del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) prevede tale possibilità solo fino al 31 dicembre 2006, termine poi prorogato al 31 dicembre 2008, stabilendo inoltre che le “Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina”.

Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Anche se interferisce con altri interessi e competenze è di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione). E’ dunque riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Non è possibile riconoscere una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente, anche se le Regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, ma sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente.

La disciplina statale, infatti, stabilisce un livello di tutela uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. In tal modo si cerca di evitare che le Regioni e le Province autonome  peggiorino il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.