Sanzioni per transito fuori strada sulla GTE: il Tribunale di Livorno convalida le ordinanze del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Lo scorso 17 ottobre 2024 il Tribunale Ordinario di Livorno ha respinto il ricorso con R.G. 3742/2022 promosso per l’annullamento di cinque ordinanze ingiunzioni emesse dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la violazione del divieto di transito fuori strada nel Parco.
La vicenda da cui trae origine il contenzioso risale al novembre 2017, quando gli Agenti del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione “Parco” Portoferraio contestavano a un gruppo di motociclisti la violazione del Regolamento delle sanzioni amministrative del Parco per il transito sul sentiero denominato “G.T.E.” (Grande Traversata Elbana), in località Vignola, nel Comune di Rio. Il gruppo, costituito da quattro cittadini svizzeri, era accompagnato da una guida locale appartenente a una scuola di formazione sulla guida in fuoristrada. Pertanto, l’Ente emetteva ordinanza ingiunzione oltre che nei confronti dei trasgressori, anche verso l’obbligato in solido, ossia il soggetto che aveva organizzato l’escursione e fornito in noleggio le moto utilizzate dai trasgressori medesimi.
Proprio quest’ultimo impugnava le ordinanze davanti al Tribunale, asserendo che la violazione contestata era insussistente in quanto il tratto di strada in questione è da considerarsi come strada vicinale, e quindi liberamente transitabile, e affermando che anche i sentieri sono da considerarsi strade a tutti gli effetti e che, conseguentemente, la circolazione motorizzata su questi può essere regolata e vietata solo ai sensi del Codice della Strada mediante provvedimento specifico dell’ente gestore della strada stessa e non in via generale da un Regolamento del Parco.
Il Giudice ha rigettato entrambe le motivazioni formulate dall'opponente, confermando che la Legge 394/1991 attribuisce all'Ente Parco il potere di emanare un piano ed un regolamento disciplinante le attività consentite all’interno del territorio protetto al fine di tutelare lo stesso e di perseguire le finalità pubblicistiche dettate dalla legge stessa e ribadendo che tale potere è esercitato sulla base di una legge speciale rispetto al codice della strada.
Commenta Sammuri - Il Giudice, oltre a ribadire che la legge 394/1991 è legge speciale rispetto al codice della strada, ha ribadito un principio molto importante, testualmente “Peraltro, non va sottaciuto che, a prescindere dalla natura o qualificazione del “sentiero” in oggetto, trattasi comunque di luogo rientrante nell’area protetta istituita in loco alla cui gestione è demandato l’Ente convenuto il quale ben può prevedere - come accaduto nel caso in oggetto - limitazioni all’accesso o alla circolazione e ciò sempre allo scopo di perseguire quelle finalità di tutela paesaggistica e naturale affidategli dalla legge.
”Questa è l’ennesima sentenza che convalida l’operato dell’Ente Parco in tema di violazioni per transito fuori strada e la nuova impostazione dei divieti di circolazione introdotta nella Variante al Piano del Parco, adottata nel 2023, ove si prevede l’approvazione di una Carta della circolazione motorizzata, con divieto di circolazione su tutto il resto dei percorsi, risulta pienamente coerente con i principi affermati dal Tribunale.