Illegittimi gli interventi che mutano sostanzialmente un immobile oggetto del condono
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III n. 32281 del 8 agosto 2024), «Non possono essere effettuati interventi che mutano sostanzialmente l'immobile oggetto del condono; la domanda di sanatoria non può costituire lo strumento per legittimare interventi edilizi completamente diversi da quelli condonabili né lo si ripete, è possibile alterare la realtà delle cose mediante un sapiente e frazionato uso di interventi demolitori. Deve cioè sussistere una perfetta coincidenza tra l'opera esistente ed ultimata al 31 marzo 2003 (nei termini indicati dall'art. 31, comma 2, I. n. 47 del 1985) e quella effettivamente condonata, coincidenza che non consente di sfruttare il "condono" per sanare edifici totalmente diversi e nei quali la struttura esistente al 31 marzo 2003 abbia perso la sua individualità né tale coincidenza – stante il citato principio di unitarietà che è basilare nella materia edilizia – può essere artatamente ripristinata mediante chirurgiche operazioni, mirate e parziali di frazionamento».
Il tutto nasce da un’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere che aveva revocato l’ordine di demolizione di opere abusive e contro la quale c’era stato un ricorso che è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione.
L’opera condonata era una struttura di 6 pilastri senza tamponamento esterno al quale era stato aggiunto un “secondo” abuso poi oggetto di scia con conseguente demolizione, citato dai ricorrenti per sostenere la distinzione tra opera da condonare e opera demolita
Dpo aver citato articoli di legge inerenti la vicenda in esame, la Corte di Cassazionea conclude: «Non possono pertanto essere effettuati interventi che mutano sostanzialmente l'immobile oggetto del condono; la domanda di sanatoria non può costituire lo strumento per legittimare interventi edilizi completamente diversi da quelli condonabili né lo si ripete, è possibile alterare la realtà delle cose mediante un sapiente e frazionato uso di interventi demolitori. Deve cioè sussistere una perfetta coincidenza tra l'opera esistente ed ultimata al 31 marzo 2003 (nei termini indicati dall'art. 31, comma 2, I. n. 47 del 1985) e quella effettivamente condonata, coincidenza che non consente di sfruttare il "condono" per sanare edifici totalmente diversi e nei quali la struttura esistente al 31 marzo 2003 abbia perso la sua individualità né tale coincidenza – stante il citato principio di unitarietà che è basilare nella materia edilizia – può essere artatamente ripristinata mediante chirurgiche operazioni, mirate e parziali di frazionamento. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere».