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Efficienza energetica, ecco come può essere raggiunto l'obiettivo del 20%

 |  Nuove energie

La piena e corretta attuazione della direttiva sull’efficienza energetica (Eed) sarà fondamentale per conseguire entro il 2020 l’obiettivo del 20% di efficienza energetica stabilito dall'Unione, che a sua volta contribuirà al quadro per le politiche dell'energia e del clima illustrate nel Libro verde il cui orizzonte arriva al 2030. Lo afferma la Commissione europea nella comunicazione “Attuazione della direttiva sull’efficienza energetica — orientamenti della Commissione” che comprende documenti di lavoro di supporto agli Stati membri per l’applicazione della direttiva.

Nel 2007 il Consiglio europeo ha adottato obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici per il 2020: ridurre le emissioni di gas serra del 20%, portare la quota delle energie rinnovabili al 20% e raggiungere il 20% dell'efficienza energetica. Obiettivi che sono stati riconfermati nella strategia Europa 2020. Nel 2010 le previsioni hanno evidenziato che l’obiettivo 2020 dell'Ue in termini di efficienza energetica non sarebbe stato raggiunto e che pertanto erano necessarie nuove misure a livello europeo e nazionale. Per ovviare a questa situazione nel 2012 è stata emanata la direttiva sull’efficienza energetica che si ispira all’esperienza maturata in vari ambiti, in particolare in materia di prestazione energetica degli edifici, di servizi energetici e di cogenerazione.

L’efficienza energetica è una questione complessa e impegnativa che richiede notevoli capacità da parte dei governi. Tanto che la direttiva sull’efficienza energetica fornisce una nuova struttura giuridica globale agli obiettivi concordati a livello europeo.

La direttiva Eed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 14 novembre 2012 ed è entrata in vigore il 4 dicembre 2012, e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 5 giugno 2014. Essa propone misure vincolanti allo scopo di far intensificare da parte degli Stati membri gli sforzi per promuovere un uso più efficiente dell'energia lungo l'intera catena dell'energia, dalla sua trasformazione al consumo finale, passando per la distribuzione.

Al fine di rafforzare l’impegno politico assunto dagli Stati membri nell’ambito della strategia UE 2020, la direttiva definisce chiaramente e quantifica per la prima volta l’obiettivo di efficienza energetica dell’Ue. Inoltre impone agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica per il 2020, basati su diversi indicatori (consumo di energia primaria o finale, risparmio di energia primaria o finale o intensità energetica). Entro il 30 aprile 2013 gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione sia gli obiettivi sia come essi si concretizzano in termini di utilizzo di energia primaria e finale nel 2020, nel quadro dei programmi nazionali di riforma o in una comunicazione separata.

Queste informazioni sono state integrate nel processo del Semestre europeo, e se ne tiene conto per valutare la probabilità di conseguire l’obiettivo generale dell’UE entro il 2020 e per verificare in che misura gli sforzi individuali rispondono all’obiettivo comune.

Tutti gli Stati membri, tranne che due, hanno notificato i rispettivi obiettivi indicativi nazionali. Gli obiettivi indicativi nazionali e considerati nel loro insieme, indicano che gli Stati membri mirano a conseguire solo il 16,4% di risparmi di energia primaria e il 17,7% di risparmi di energia finale entro il 2020 – e non il 20% necessario per conseguire l'obiettivo generale dell'UE. Anche se per ottenere un risultato più affidabile occorrerà effettuare una valutazione più approfondita, comprendente gli obiettivi di tutti gli Stati membri, i risultati dei modelli energetici e l'integrazione di ulteriori strumenti strategici in corso di sviluppo.

Inoltre, la direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano e pubblichino entro il 30 aprile 2014 le loro strategie a lungo termine in materia di ristrutturazioni di immobili, un obbligo fondamentale in quanto quasi il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altri edifici. Gli edifici pubblici devono svolgere un ruolo esemplare anche nelle disposizioni concernenti gli appalti pubblici, dove il governo centrale è tenuto, in determinate situazioni, ad acquistare i prodotti, i servizi e gli edifici con la massima efficienza energetica.

Gli Stati membri sono tenuti anche a mettere a punto programmi intesi ad incoraggiare le Pmi a sottoporsi ad audit energetici e a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit.

Le informazioni sul consumo di energia sono fondamentali se si vuole che i consumatori prendano decisioni con cognizione di causa sull'approvvigionamento e l'utilizzo dell'energia. Pertanto la direttiva contiene norme dettagliate sulla misurazione e la fatturazione per i clienti finali.

In tale contesto la Commissione europea è interessata a collaborare strettamente con gli Stati membri per l'attuazione e l’efficace applicazione della direttiva in questione e, a tal fine, ha predisposto sette documenti di lavoro che illustrano in che modo, alcune disposizioni della direttiva devono essere intese e applicate al meglio.

Questi documenti di lavoro – che non modificano gli effetti giuridici della direttiva e non recano pregiudizio all'interpretazione vincolante della direttiva da parte della Corte di giustizia - riguardano argomenti complessi, difficili da recepire e caratterizzati da un elevato potenziale in termini di impatto sull’efficienza energetica. I documenti, infatti, riguardano le disposizioni della direttiva concernenti gli edifici di proprietà del governo centrale, gli appalti pubblici, gli obblighi e le alternative in materia di efficienza energetica, gli audit energetici, la misurazione e la fatturazione, la cogenerazione, le reti e la gestione della domanda.

Inoltre la Commissione si impegna nel 2014 a presentare una relazione sui progressi compiuti verso la realizzazione dell’obiettivo del 2020. Se del caso, tale valutazione può comprendere proposte di misure supplementari.

Eleonora Santucci

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