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Certificati bianchi: le osservazioni FIRE al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Gli aspetti che FIRE reputa importanti per un vero rilancio del meccanismo
 |  Nuove energie

La Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) ha inviato al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il documento di osservazioni in risposta alla consultazione pubblica per l’aggiornamento del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP). Chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.
Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti. I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.
la FIRE «Apprezza il tentativo di introdurre maggiore flessibilità per rafforzare la presentazione di progetti e, di conseguenza, l’offerta di TEE. Viste la situazione attuale e la prevedibile difficoltà di raggiungere gli obiettivi al 2030, a maggiore ragione con la prevedibile forte contrazione del contributo delle detrazioni fiscali ai target sull’efficienza energetica alla luce del ddl bilancio, si suggerisce di essere più audaci nella definizione delle proposte, per conseguire risultati più consistenti».
Ecco gli aspetti che FIRE reputa importanti per un vero rilancio del meccanismo:
L’idea di superare titoli virtuali e cap è senza dubbio positiva, ma gestire un mercato spot in un contesto in cui l’offerta è rigida – non tanto per le caratteristiche del mercato reale, quanto per la mancanza di progetti in grado di produrre Certificati Bianchi in tempi brevi rispetto alle decisioni di investimento – pone dei dubbi sulla possibilità di agire senza prevedere comunque dei correttivi.
Sia in relazione al punto precedente che a uno stimolo forte dell’offerta, si ritiene necessario reintrodurre delle schede di valutazione semplificata dei risparmi energetici per soluzioni caratterizzate da replicabilità e standardizzazione.
Il fatto che non sia presente una definizione degli obiettivi di risparmio energetico annui per il periodo 2025-2028 rende difficile dare un parere completo su un meccanismo di domanda e offerta. Sarebbe stato anche utile conoscere le stime di disponibilità dei TEE sul mercato nei prossimi anni, stante la chiusura della vita utile di larga parte dei progetti presentati con le precedenti linee guida.
Non viene riportato alcun riferimento al sistema a base d’asta di cui al D.Lgs. 199/2021 e al D.M. 21 maggio 2021. Sul punto si ritiene opportuno quantomeno chiarire se il meccanismo dei Certificati Bianchi rilevi o meno per la disciplina del sistema a base d’asta, anche in ragione delle possibili sinergie conseguibili, e, nel caso, definire univocamente il perimetro di applicazione di entrambi meccanismi.
Non essendo citato alcun tipo di incentivazione per i generatori di calore alimentati a combustibili fossili (tra cui le caldaie, ibride e non ibride, alimentate a combustibili fossili) si ritiene opportuna, anche in coerenza con le direttive europee 2023/1791 (EED) e 2024/1275 (EPBD), un’integrazione sul punto volta a chiarire se le suddette tecnologie rientrino tra le incentivazioni di cui agli interventi previsti dal DCO in oggetto.

Redazione Greenreport

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