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Trivellazioni in mare, il parere delle Regioni

Sì al decreto che recepisce la Direttiva Ue, ma condizionato all’accoglimento di emendamenti
 |  Nuove energie

Nella Conferenza Unificata del 30 luglio le Regioni hanno espresso un parere favorevole sul Decreto che, recependo direttive del Parlamento e del Consiglio europei, stabilisce alcune norme sulla sicurezza delle trivellazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il giudizio favorevole è però subordinato all’accoglimento di alcune proposte emendative. Ecco il testo integrale degli emendamenti proposti

Parere sullo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto condizionato all’accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate 

  1. inserire tra la normativa di riferimento ("Visti") la direttiva 2014/89/UE sulla strategia degli spazi marittimi 2. all’articolo 4, comma 2 lettera c): sostituire le parole “dell’autorizzazione all’esecuzione dell’opera” con le parole “della presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esecuzione dell’opera, unitamente al progetto di esecuzione” 3. all’articolo 4 comma 3: sostituire le parole “può richiedere il parere del Comitato di cui all’art. 8” con le parole “acquisisce il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 8”
  2. all’art. 6 comma 2 aggiungere: “l’autorità preposta al rilascio delle licenze valuta altresì l’opportunità di revocare il titolo autorizzativo, su proposta del Comitato di cui all’art. 8, in caso di danni alla salute ed all’ambiente” 5. all’articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1bis). Le articolazioni sul territorio del Comitato sono integrate da un tecnico competente in materia ambientale e/o mineraria per ciascuna delle Regioni interessate e dalle stesse designato.”
  3. all’articolo 8 comma 2 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:
“g) esprimere all’autorità preposta al rilascio delle licenze il parere obbligatorio di cui al comma 3 dell’art. 4
  1. h) proporre all’autorità preposta al rilascio delle licenze l’opportunità di revocare il titolo autorizzativo nei casi di cui al comma 2 dell’art. 6”
  2. all’articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti parole: “A tal fine, dall’entrata in vigore del presente decreto si provvederà tempestivamente ad apportare le eventuali necessarie modifiche organizzative alla struttura della DGRME del MISE, per garantire l’effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi”
  3. all’articolo 8, comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: “Delle funzioni di regolamentazione di cui alle lettere a), b), g) e h) del comma 2 sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.”
  4. all’art. 8, comma 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: “Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere della Conferenza Unificata”
Gli emendamenti n. 2 e n. 7 e n. 9 sono condivisi con ANCI.

Si riportano inoltre le seguenti osservazioni di ordine generale condivise anche con Anci:

Rispetto all’articolo 8, che individua un nuovo Comitato quale autorità responsabile dei compiti assegnati dal decreto, non appare sufficiente il livello di indipendenza rispetto a quanto stabilito in merito all’Autorità di regolamentazione dall’articolo 8 della Direttiva, che stabilisce come sia necessario che sia nettamente separata da qualsiasi funzione in materia di sviluppo economico, nonostante le raccomandazioni di cui al comma 3 dell’articolo 8 e al comma 1 dell’articolo 9 rivolte al Comitato di operare con obiettività e indipendenza. Lo schema di decreto prevede che il Comitato abbia sede presso lo stesso Ministero dello Sviluppo economico. Si suggerisce di prevedere una specifica procedura di evidenza pubblica che garantisca professionalità e indipendenza dell’esperto che sarà selezionato per a presiedere il Comitato e che lo stesso non abbia svolto attività lavorativa o di consulenza professionale per aziende del settore estrattivo o produttivo degli idrocarburi almeno nei cinque anni precedenti alla nomina; elementi che potranno trovare apposita declinazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a definire le modalità di funzionamento del Comitato. Rispetto alle articolazioni territoriali del Comitato il direttore della Sezione UNMIG competente per territorio dovrebbe svolgere unicamente la funzione di supporto tecnico ai lavori del Comitato.

Redazione Greenreport

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