Specie invasive e caccia: due procedure di infrazione europee contro l’Italia
Con le ultime decisioni sui casi di infrazione adottate, la Commissione europea ha avviato azioni legali nei confronti dell’Italia per inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'Ue riguardanti la gestione delle specie esotoiche invasiva in linea con il regolamento sulle specie esotiche invasive e per il mancato rispetto delle norme sulla caccia agli uccelli, in particolare quelle sull'uso di piombo nelle munizioni
La Commissione Ue ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2024)2226), «Per non avere gestito né impedito l'introduzione e la diffusione della formica di fuoco (Solenopsis invicta), come previsto dal regolamento sulle specie esotiche invasive (IAS, regolamento (UE) 1143/2014)».
La Commissione Ue ricorda che «Le specie esotiche invasive sono una delle 5 principali cause di perdita di biodiversità in Europa e nel mondo. Il regolamento IAS mira a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sugli ecosistemi connessi, nonché sulla salute umana e sulla sicurezza, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni sociali ed economici in Europa».
L’Italia è sotto accusa perché «Una volta documentata la presenza della formica di fuoco in Sicilia, l'Italia non ha informato "senza indugio" la Commissione né gli altri Stati membri del suo rilevamento precoce. Le autorità italiane non hanno inoltre notificato alla Commissione alcuna misura di eradicazione né si sono espresse sulla loro efficacia. Inoltre, l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione involontaria della formica di fuoco e non ha attuato in modo efficace il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per essere in linea con il regolamento, l'Italia deve mettere in atto le misure necessarie. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato».
La Commissione Ue ha anche deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR(2023)2187) per «Mancata osservanza della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e del regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, quale modificato dal regolamento (UE) 2021/57) in seguito alle modifiche introdotte nelle norme italiane sulla caccia».
In questo caso la Commissione Ue ricorda al governo italiano che «La direttiva Uccelli mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente presenti nell'Ue e i loro habitat. Il regolamento REACH modificato limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide per proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana».
Dopo le ripetute denunce delle associazioni ambientaliste, la Commissione europea ha constatato che «Diversi atti legislativi italiani non sono conformi a tale normativa dell'Ue. La legislazione italiana conferisce alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche nelle aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è vietata. La legislazione italiana non è inoltre conforme alle disposizioni del regolamento REACH modificato sull'uso del piombo nelle munizioni».
Per questo, la Commissione Ue aveva già inviato al governo italiano una lettera di costituzione in a febbraio e ora dice che «Sebbene l'Italia abbia modificato la legislazione nazionale, il piano nazionale da essa previsto contiene ancora disposizioni non conformi alla direttiva Uccelli. Di conseguenza l'Italia non ha ancora modificato la propria legislazione per conformarsi al regolamento REACH. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Ue».