Skip to main content

Ex Ilva di Taranto: con pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute, l’acciaieria dovrà chiudere

Corte di giustizia europea: spetta al Tribunale di Milano valutarlo. Legambiente: avevamo ragione
 |  Inquinamenti e disinquinamenti

L’acciaieria Ilva di Taranto ha iniziato le sue attività nel 1965, conta circa 11 000 dipendenti e si estende su una superficie di circa 1 500 ettari, è una delle più grandi acciaierie d’Europa.

Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona e la Corte di giustizia dell’Unione europea ricorda che «Vi sono valutazioni del danno sanitario redatte negli anni 2017, 2018 e 2021 che attestano una relazione causale tra l’alterato stato di salute dei residenti nell’area di Taranto e le emissioni dell’acciaieria Ilva, specie con riferimento alle polveri sottili PM10 e all’anidride solforosa (SO2) di origine industriale. Sono stati rilevati altri inquinanti connessi all’attività dell’acciaieria, quali il rame, il mercurio e il naftalene, nonché le polveri sottili PM2,5 e PM10. In un rapporto del gennaio 2022 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Taranto è stata inserita tra le “zone di sacrificio”. Si tratta di zone caratterizzate da livelli estremi di inquinamento e di contaminazione da sostanze tossiche nelle quali le popolazioni vulnerabili ed emarginate subiscono molto più delle altre le conseguenze dell’esposizione all’inquinamento e alle sostanze pericolose sulla salute, sui diritti umani e sull’ambiente».

Diverse misure per la riduzione dell’impatto dell’Ilva sono state previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti.

Numerosi cittadini di Taranto hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria, sostenendo che le sue emissioni nuocciono alla loro salute e che l’installazione non è conforme ai requisiti della direttiva sulle emissioni industriali approvata nel 2010.

Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva al fine di garantirne la continuità siano in contrasto con la direttiva.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Nella sua sentenza la Corte Ue sottolinea anzitutto «Lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa rileva che la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere».

Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che « La nozione di “inquinamento” ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all’ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva nell’Italia meridionale deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio previsti da tale direttiva. Nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso».

La Corte fa notare che «Pertanto, la valutazione dell’impatto dall’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Orbene, secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. Il gestore deve altresì valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante».

La Corte di giustizia Ue rileva che «Il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio».

Per la Corte, «Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso».

Secco il commento di Legambiente Taranto: «Sentenza Corte Ue: impianto ex Ilva deve essere sospeso se "presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute umana". Obbligatoria la preventiva Valutazione di Impatto Sanitario che chiediamo – inascoltati - da oltre 10 anni: evidentemente avevamo ragione»

Redazione Greenreport

Greenreport conta, oltre che su una propria redazione giornalistica formata sulle tematiche ambientali, anche su collaboratori specializzati nei singoli specifici settori (acqua, aria, rifiuti, energia, trasporti e mobilità parchi e aree protette, ecc….), nonché su una rete capillare di fornitori di notizie, ovvero di vere e proprie «antenne» sul territorio.