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Mercato Ets e cattura della CO2, la Commissione Ue apre la consultazione pubblica

La bozza di Regolamento sullo stoccaggio permanente delle emissioni tramite Ccu, spiegata da Assoambiente
 |  Green economy

La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla la bozza di Regolamento delegato e relativi allegati sullo stoccaggio permanente delle emissioni attraverso la cattura e l'utilizzo del carbonio, in relazione alla nuova normativa sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS).

Si ricorda che la Direttiva ETS è stata rivista per adeguarsi all'obiettivo dell'UE stabilito nella legge europea sul clima, ovvero ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

L’iniziativa della Commissione, basata sulla Direttiva ETS rivista, mira a stabilire le condizioni e i criteri necessari per i quali tali emissioni di gas a effetto serra possono essere considerate legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo che non entrino e si disperdano nell'atmosfera.

Per quanto d’interesse, si evidenzia che il nuovo articolo 12, paragrafo 3b, della Direttiva ETS elimina l'obbligo di restituire le quote per le emissioni di gas serra in caso di cattura e utilizzo permanente del carbonio (CCU) e, per definire ciò, alla Commissione è stato quindi conferito il potere di adottare atti che ne stabiliscano i requisiti. Nella bozza in oggetto, la Commissione ritiene che la CO2 catturata e legata chimicamente in modo permanente in un prodotto dovrebbe offrire livelli di permanenza simili a quelli dello stoccaggio geologico del carbonio, con il carbonio immagazzinato che non entra nell’atmosfera per un periodo di almeno diversi secoli o più. La garanzia dovrebbe essere fornita dalle proprietà di legame chimico, nonché dalla valutazione dell'uso normale e del probabile trattamento di fine vita del rispettivo prodotto.

L’elenco dei prodotti che soddisfano i requisiti dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, proposto nella bozza pubblicata, include i carbonati minerali utilizzati nei seguenti prodotti da costruzione (ritenuti di lunga durata):

a) aggregati carbonatici utilizzati non legati o legati in prodotti da costruzione a base minerale;

b) componenti del cemento carbonatato utilizzati nel calcestruzzo o in altri prodotti a base di cemento;

c) calcestruzzo carbonatato, compresi blocchi, pavimentazioni o calcestruzzo aerato;

d) mattoni o tegole carbonatati.

di Assoambiente

Redazione Greenreport

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