Sul Piano paesaggistico (Pit) licenziato dalla giunta regionale

[14 Febbraio 2014]

paesaggio toscana urbanistica

Lo sforzo è sicuramente grande, importante il passo in avanti compiuto. Si auspica che la mole di materiali prodotti contribuisca a realizzare condivisa consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dal paesaggio, che incorpora la memoria del lavoro delle generazioni passate e costituisce la struttura profonda del territorio.

Il PIT è inoltre, forse per la prima volta, concretamente, un piano sovraordinato, di valore conformativo, cioè impone che gli altri piani si adeguino in conformità. Insomma, il piano paesaggistico di fatto è il primo passo verso il ribaltamento dei valori del sistema della pianificazione vigente.

Da una equiordinazione dei piani ai tre livelli: da regionale, provinciale, comunale, si passa ad una struttura gerarchica (necessariamente da ridefinire anche in funzione della sorte che toccherà alle province) che pone il livello regionale in posizione di controllo e infine di vero e proprio soggetto che approva i piani subordinati.

Tutto ciò ovviamente dovrà essere definitivamente sistematizzato nella nuova legge urbanistica regionale, di cui il piano paesaggistico costituisce in qualche modo una anticipazione.

Ad oggi è stato possibile un esame sommario del piano paesaggistico la cui vastità un po’ spaventa, e da questa prima lettura sembrano emergere due questioni. Sul versante della conoscenza sembra mancare una compiuta analisi e valutazione della gestione fino ad oggi fatta del vincolo paesaggistico. Un passaggio che invece si ritiene utile perché se non si dà atto di una comprensione dei meccanismi gestionali non si determinano i percorsi formativi che si dovranno concretizzare per consentire una progettazione coerente e per garantire delle modalità gestionali, né burocratiche né casuali o soggettive, ma anche innovative sul versante dell’innovazione edilizia e tecnologica che mai è stata promossa in passato, mentre si può rischiare un appesantimento procedimentale soprattutto nella formazione dei piani urbanistici.

Sul versante della gestione del piano invece può prestarsi a difficoltà attuative una normativa ancora in via prevalente costituita da indirizzi e criteri, direttive, che però hanno una valenza conformativa per i piani subordinati. D’altra parte è noto che una normativa di questo tipo non avendo connotazione giuridico-assertiva può prestarsi a un florilegio di interpretazioni personali o di parte. Inoltre sussiste un problema forse più ampio. Il controllo di conformità, per essere concreto e funzionale, coerente, equo per tutti gli attori del sistema, non può prescindere da strutture tecnico-amministrative adeguate per cultura e competenza. Per profonda conoscenza reale e sperimentale dei luoghi. E qui, se vogliamo si interrogano le università, in special modo le facoltà di Architettura, che negli ultimi anni hanno favorito la formazione di disegnatori di architettura e depresso quella dei conoscitori del territorio e dei praticanti della pianificazione.

Una lettura meno speditiva del piano paesaggistico potrà consentire di correggere queste prime sensazioni, ma il fatto che emergano, in modo anche diffuso tra i professionisti o in associazioni culturali, possono essere certamente un contributo utile a riflettere nel percorso ancora da compiere sia per la definitiva approvazione del piano paesaggistico che della definitiva strutturazione della nuova legge urbanistica regionale.

Considerato anche che molti principi sono condivisi e non posti in discussione, che destano perplessità sottolineature o rigidità normative che sembrano più adatte alla scala del piano urbanistico che della legge, e che non vorremmo fossero indicatori di pregiudizi ideologici o di astrazioni rispetto alla concreta pratica quotidiana del governo del territorio.

di Mauro Parigi

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