Norme per il governo del territorio della Toscana, chi vuole stravolgerle?

Legambiente Toscana molto preoccupata. Le osservazioni e i commenti del Cigno Verde

[29 Gennaio 2016]

Tra gli ambientalisti e coloro che hanno difeso il Piano Paesaggistico e le Norme per il governo del territorio della Regione Toscana dagli attacchi pre-elettorali, venuti dal centro-destra ma anche dall’interno del PD, sta crescendo la preoccupazione per le proposte di modifica di un importantissimo e innovativo strumento di programmazione regionale, fortemente voluto dall’ex assessore all’urbanistica Anna Marson e difeso, contro una cospicua parte del suo stesso partito, dal riconfermato presidente della Regione Enrico Rossi.

Però, a quanto pare, i  “successori” della Marson puntano a stravolgere in gran parte la struttura di norme  che erano state accolte come una grande novità e come la concreta speranza di mettere fine al consumo di suolo, partendo dalla regione più famosa del mondo per le sue bellezze paesaggistiche e per l’armonia architettonica dei suoi borghi che resiste ancora in gran parte del territorio.

Un assalto che era atteso probabilmente dallo stesso Rossi e  soprattutto dalla Marson, che ha pagato con la mancata riconferma la sua coraggiosa determinazione, ma che ora sembra assumere l’aspetto di una rivincita da parte di chi aveva in qualche modo dovuto subire il diktat del presidente della Regione che, pur accettando pesanti modifiche come per le cave di marmo delle Apuane, bloccò duramente le iniziative più sconsiderate dell’ala cementificatrice della sua ex maggioranza. Ma ora Rossi si trova di fronte a quella che sembra una manovra avvolgente e che probabilmente troverà una solida sponda entusiasta e volenterosa nello spappolato centro-destra  toscano a trazione leghista che, già ai tempi dell’egemonia di Forza Italia, fece della battaglia contro la Marson e le nuove normative regionali sul territorio  uno dei principali cavalli politici ed elettoralistici, ottenendo a dire il vero scarsi risultati in termini di voti, ma mantenendo comunque la rappresentanza delle lobbies del cemento,  che spingevano per demolire norme che temevano che avrebbe messo fine all’assalto al territorio ed alle miriadi di deroghe e “buchi” nei quali infilarsi per costruire anche dove non si potrebbe.

Legambiente Toscana, che ha difeso strenuamente  il percorso virtuoso avviato e concluso da Anna Marson durante la scorsa legislatura, è tra le organizzazioni più preoccupate per la piega che sta prendendo la “revisione” delle Norme per il governo del territorio e per questo ha trasmesso al Tavolo di Concertazione Generale una serie di osservazioni e commenti puntuali che fanno ben comprendere l’ampiezza delle manomissioni al quale potrebbe essere sottoposto uno strumento di pianificazione che portava finalmente la Toscana a livelli europei e bloccava il consumo di suolo, accompagnato da un Piano Paesaggistico che, semplicemente  mettendo sulla carta i vincoli già esistenti e chiedendone il rispetto nell’ambito di qualsiasi pianificazione urbanistica, avviava una vera e propria rivoluzione nella gestione, cura ed utilizzo del territorio, del costruito e del costruibile.

Ecco le osservazioni e commenti di Legambiente Toscana Sulla revisione della Legge Regionale N. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)

Art.25

Fra le fattispecie molto limitate di previsioni che, comportando nuovi consumi di suolo esterni al territorio urbanizzato, sono tuttavia esonerate dalla conferenza di copianificazione, viene inserita una categoria assai più generale, ovvero “l’ampliamento delle opere pubbliche” senza ulteriori specifiche (il testo vigente faceva riferimento alle sole opere comunali). Considerando il combinato disposto con la LR 35, di cui tratteremo in seguito, sulle opere strategiche regionali, gli esiti paiono quelli di un minor diritto di voce per i Comuni interessati (e quindi per i loro abitanti). Ci chiediamo con preoccupazione se detto dispositivo non possa impattare anche le norme che regolano gli ampliamenti e le riqualificazioni aeroportuali.

Art.34

In perfetta omologia a quella dell’art.25 appena descritta, la modifica di questo articolo rende possibili le varianti urbanistiche mediante semplice approvazione del progetto, sia che si tratti di “opere pubbliche” che di “opere di pubblica utilità”, anche quando comportino effetti sovracomunali acclarati (il testo vigente, in questo caso, escludeva invece la possibilità). Anche su questa singola fattispecie, Legambiente Toscana reputa peggiorativo il nuovo testo di legge.

Art.72

Vi è un testo aggiunto, poi per fortuna barrato, che avrebbe aperto alla possibilità di trasformare gli annessi agricoli in unità abitative. Apprezziamo la cassazione, ma chi ci rassicura sul fatto che su questo fronte non si riapra la discussione in Consiglio Regionale? Ribadiamo che il contenimento del consumo di suolo in ambito rurale è uno degli assi più qualificanti della LR 65, e che ogni revisione del suo articolato, di questo aspetto politicamente dirimente dovrebbe tener conto.

Art.73

E’ stato cancellato il riferimento agli “annessi agricoli minimi”, rendendo teoricamente possibile, con il regolamento in fase di redazione, la costruzione di annessi agricoli di dimensioni rilevanti anche per chi non raggiunge i requisiti per la presentazione del Programma. Vale ancora quanto detto nel punto precedente.

Art.101

Vanno valutati attentamente gli effetti della norma, che consente l’attribuzione di compensazioni urbanistiche non soltanto se coerenti con il Piano Operativo, ma anche, in alternativa, con l’atto di ricognizione di cui all’art.125. Quest’ultimo è, per l’appunto, solo un atto di ricognizione e non un piano urbanistico propriamente detto.

Art.104

Destano grande preoccupazione le modifiche apportate al comma 2, riducendo la verifica di pericolosità ai soli aspetti idraulici e sismici, e cancellando gli aspetti idrogeologici e di dinamica costiera. Vengono altresì incomprensibilmente stralciate dalle verifiche le trasformazioni del territorio rurale.

Come riduttive e gravi sono, a nostro avviso, le modifiche apportate al comma 9, dove la riduzione del rischio viene cancellata a favore della sola mitigazione. Alla lettera c) del medesimo comma, peraltro, vi è un’aggiunta che rende incomprensibile il dispositivo di verifica vigente, indebolendolo assai.

Art.134

In questo articolo, è stata aggiunta al comma 1 una lettera b bis) nella quale vengono esplicitamente ricomprese nelle fattispecie assoggettate a permesso di costruzione i manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. A nostro avviso, andrebbe chiarito che le cucce per i cani e in generale i manufatti non ancorati al suolo, quali capanni in legno, pollai domestici ecc. non rientrano nelle fattispecie appena menzionate.