Crociera al sapor di zolfo: la sentenza della Corte di giustizia europea

[28 Gennaio 2014]

Il tenore di zolfo dei combustibili anche per navi da crociera non deve superare il 1,5 % di massa. Lo afferma la Corte di aiustizia europea, chiamata a rispondere alla domanda sollevata dal Tribunale di Genova. Ossia se una nave da crociera rientri nell’ambito di applicazione della direttiva relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi con riferimento al criterio dei “servizi di linea”. Una domanda riferita al caso della Capitaneria di Porto di Genova e la nave da crociera MSC Orchestra, battente bandiera panamense.

La Capitaneria nel 2008 ha sanzionato (sanzione amministrativa) il comandante dato che il tenore di zolfo del combustibili utilizzato superava l’1,5% in massa. Per questo il capitano e la compagnia della nave si sono opposti all’ordinanza-ingiunzione sostenendo che essendo la nave battente bandiera di uno Stato contraente la convenzione Marpol, è legittimata a utilizzare combustibili con un tenore di zolfo inferiore al 4,5% in massa quando si trova in un porto di un altro Stato contraente del medesimo protocollo. E che comunque la disposizione sul tenore di zolfo non si applica alle navi da crociera dato che non sono navi esercenti “servizi di linea”. Questo perché la nave da crociera non assicura un “collegamento”: i croceristi non acquisterebbero un pacchetto per essere trasportati da un punto all’altro, ma compirebbero l’acquisto con un intento turistico più ampio e il servizio fornito si estenderebbe anche alle attività ricreative di tali persone.

Ma secondo la Corte una nave da crociera che effettui traversate con scali intermedi che colleghino due porti distinti o si concludano nel porto di partenza assicura un collegamento tra gli stessi due o più porti così come dispone la direttiva è un servizio di linea.

La convenzione Marpol – firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978 – è la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi.

Essa prevedeva che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo non dovesse superare il limite del 4,5% in massa. Limite poi superato dalla direttiva. Essa prevede che a decorrere dall’11 agosto 2006, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa.

La direttiva – che mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa, diminuendo così i loro effetti nocivi per le persone e l’ambiente – definisce il servizio di linea come una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base ad un orario pubblicato oppure con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile.

Il legislatore dell’Unione non ha affatto precisato gli obiettivi per i quali un trasporto viene effettuato per cui una serie di traversate a scopo turistico è da considerarsi come un collegamento. Certo è che per soddisfare il criterio relativo al “collegamento tra gli stessi due o più porti”, propria dell’ipotesi di trasporto con scali intermedi, è necessario che il collegamento effettuato da una nave da crociera colleghi almeno due “stessi porti”. E le navi da crociera trasportano i passeggeri da un porto all’altro affinché questi possano visitare tali porti e i diversi luoghi situati in prossimità degli stessi. Per cui anche le navi da crociera non devono utilizzare combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa.