La valutazione d’impatto ambientale (Via) “ex post” è possibile, ma solo a certe condizioni

[31 Marzo 2017]

Solo in casi eccezionali e a certe condizioni è possibile effettuare la Valutazione d’impatto ambientale (Via) dopo la realizzazione dell’opera. Lo afferma l’avvocato generale Juliane Kokott che ha presentato le proprie conclusioni in riferimento alla questione sollevata dal Tribunale amministrativo (Tar) delle Marche.

Il Tar chiede alla Corte Ue, infatti, se sia possibile eseguire una Via dopo che l’impianto è stato realizzato sulla base di un’autorizzazione poi annullata. La vicenda ha inizio nel 2012, quando la provincia di Macerata ha autorizzato la costruzione di alcuni impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e di Loro Piceno senza effettuare alcuna analisi ambientale. E lo ha fatto sulla base della legge regionale Marche (20/2011), secondo cui per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con potenziale termico inferiore a 3 MW non era necessaria la Via.

Evidenziando come la norma regionale applicata fosse contraria alla direttiva Via, i Comuni interessati hanno presentato ricorsi davanti al Tar. Il Tar ha annullato le autorizzazioni e successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma regionale.

Nel 2013, però, i proprietari degli impianti a biogas hanno chiesto alla Provincia di Macerata una Via “ex post”. La Provincia di Macerata, dopo avere effettuato i necessari controlli, ha accolto le richieste e autorizzato gli impianti già costruiti.

A questo punto i Comuni di Corridonia e di Loro Piceno hanno presentato un nuovo ricorso al Tar sostenendo l’impossibilità, sulla base del diritto dell’Unione, di effettuare la Via successivamente alla realizzazione dell’impianto. Il Tar, a sua volta ha chiesto alla Corte Ue se fosse possibile eseguire una Via “ex post”.

La Via ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile Gli effetti di un progetto sull’ambiente vengono valutati per cercare di proteggere la salute umana, per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, per provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema. In altre parole la Via cerca di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni dell’ambiente in modo tale da evitare di combatterne successivamente gli effetti.

Per tutto questo gli effetti del progetto devono essere valutati prima dell’autorizzazione dell’opera e ancora prima della sua realizzazione.

Una Via eseguita a impianto realizzato non è in grado di sanare in modo equivalente la mancata effettuazione di tale valutazione nella fase iniziale, visto che di solito modificare un impianto esistente è più costoso che prevedere fin dall’inizio misure adeguate nell’ambito di un progetto. Inoltre se dalla valutazione successiva alla realizzazione emerge in che modo si sarebbe potuto configurare meglio l’impianto per minimizzare gli effetti negativi per l’ambiente, la direttiva Via non prevede alcun obbligo del committente di attuare le corrispondenti modifiche.

Però, secondo l’Avvocato generale, è possibile sanare il vizio connaturato a una Via “ex post”. Questo è possibile solo a condizione che in quel momento tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale.

In caso contrario, occorrerà che, in forza del principio di leale collaborazione, le autorità degli Stati membri eliminino le conseguenze illecite della violazione del diritto Ue. In proposito, l’Avvocato generale sottolinea come, dove si rendano necessari il ritiro o la sospensione dell’autorizzazione, sia opportuno anzitutto sospendere il funzionamento dell’impianto.

Inoltre, secondo l’Avvocato generale, si può pure ipotizzare un diritto al risarcimento dei danni nei confronti degli organismi nazionali responsabili nella misura in cui il legittimo affidamento del committente si sia fondato su normative nazionali contrarie al diritto dell’Unione.