A che punto è il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

Da ormai due anni la normativa è in attesa degli schemi di decreto per la compiuta regolamentazione delle attività di dragaggio portuale e costiero

[8 Agosto 2023]

Le recenti problematiche che caratterizzano e accompagnano molte attività legate alle operazioni di dragaggio, fanno emergere emerge il tema centrate della “caratterizzazione dei sedimenti” e delle possibili opzioni di utilizzo dei materiali di escavo all’interno del bacino portuale, tema in parte affrontato con la recente modifica dell’art.184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La modifica della norma in questione è intervenuta con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

In particolare,l’art.4 della legge di conversione, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo”, ha modificato l’art. 184-quater del D.L. 152/2006 inerente i materiali di dragaggio, stabilendo che: «All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

Occorre richiamare che il 5-ter recita: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».

Inoltre, con l’art. 6-bis del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021n.108, è stato istituito il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”. In particolare, la norma stabilisce quanto segue:

  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza  delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi  dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero  per  la transizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all’articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il “Piano nazionale  dei  dragaggi  sostenibili”,   anche   sulla   base   della programmazione delle Autorità di sistema portuale  e  delle  Regioni con particolare riferimento ai programmi  finanziati  dal  PNC  e  di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità  di sistema portuale. Ai fini della tutela dell’ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle  disposizioni  dell’articolo  109  del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Le attività di dragaggio nelle  infrastrutture  portuali  del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore del sistema portuale.
  3. L’autorizzazione alle attività di dragaggio è  rilasciata  a seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di semplificazione e con le modalità stabilite  dalla  legge  7  agosto 1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell’autorizzazione   avviene   con provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui all’articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare da parte dell’autorità competente individuata ai sensi  del  decreto di cui al comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in conformità  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la conclusione del  procedimento  unico  non  può  essere  superiore  a novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le amministrazioni  interessate  nell’ambito  del   nuovo   procedimento autorizzativo  svolgono  le  proprie   attività   con   le   risorse finanziarie,  umane  e   strumentali   disponibili   a   legislazione vigente.

Alla luce di quanto precede, la modifica normativa in esame, recentemente introdotta all’art. 184-quater del Testo unico ambientale comporta, come detto, la predisposizione di un decreto che adotti specifiche norme tecniche che disciplinino le opzioni di «riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».

Al riguardo, si ritiene che il nuovo decreto del Mite (ora Mase), da adottarsi di concerto con il Mims, debba andare necessariamente ad intervenire, modificandoli, sui due regolamenti approvati nel 2016, ovvero i DD.MM. 15 luglio 2016, n. 172 e 173 e che rappresentano la cornice tecnico normativa entro la quale si svolgono attualmente i dragaggi dei porti italiani.

Segnaliamo, inoltre, all’attenzione del lettore che l’art. 6-bis del DL 77/2021 stabilisce che con decreto del Mims e del Mite, di concerto con il Mibact (ora Mic), venga approvato il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”.

Tenuto conto della rilevante portata della modifica normativa introdotta all’art. 184-quater del Testo unico ambientale, e dell’urgenza di adottare le relative norme tecniche di attuazione con decreto del Mite, di concerto con il Mims e considerata la necessità di approvare, con decreto del Mims e del Mite, nei tempi stabiliti dal DL 77/2021 il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”; occorre dunque, dopo due anni di distanza, emanare gli schemi di decreto per la compiuta regolamentazione delle attività di dragaggio portuale e costiero.