Insetticidi, potrà essere utilizzata la ciromazina

[4 Luglio 2016]

La N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) potrà essere utilizzata come principio attivo negli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. La Commissione europea, con un regolamento di esecuzione ne autorizza infatti l’uso, ma a determinate condizioni.

La ciromazina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi». Così nell’agosto del 2014 la Grecia  – designata come autorità di valutazione competente – ha presentato le relazioni di valutazione e nel dicembre 2015 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato il proprio parere.

Dal parere risulta che le caratteristiche della la ciromazina lo rendono una sostanza molto persistente (vP), secondo i criteri previsti dall’UE. Per cui gli articoli che sono stati trattati con la ciromazina o che contengono tale sostanza devono essere opportunamente etichettati al momento dell’immissione sul mercato. Quindi l’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata al fatto che il responsabile dell’immissione sul mercato garantisca che l’etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni necessarie.

Comunque sia, le autorità competenti prima di autorizzare un biocida contenente ciromazina dovranno valutare il prodotto e nel farlo dovranno avere una particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell’Unione relativa al principio attivo.

Questo perché  i biocidi possono essere dannosi per la salute e l’ambiente.

Quindi in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto dovrà prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali; alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali.

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (Lmr) o di modificare quelli e adottare le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli Lmr applicabili non siano superati.