Inquinamento delle acque: i nuovi standard di qualità ambientale dell’Ue

[26 Agosto 2013]

La strategia comunitaria per combattere l’inquinamento idrico prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che rappresentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico. Un primo elenco è stato elaborato nel 2001 e nel 2008 per le 33 sostanze o gruppi di sostanze prioritarie individuate e per altri otto inquinanti –  già regolamentati a livello di Unione – sono stati definiti gli standard di qualità ambientale (Sqa).

Adesso la Commissione europea rivede l’elenco delle sostanze prioritarie, ne individua di nuove, definendone i relativi Sqa, ridefinisce gli Sqa di alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissa gli Sqa relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente. Dunque modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE – per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque – con una nuova direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

Per la prima volta si dovrà tener conto degli Sqa rivisti per le sostanze prioritarie esistenti nei piani di gestione dei bacini idrografici per il periodo 2015-2021. Mentre si dovrà tener conto delle sostanze prioritarie identificate di recente e dei relativi Sqa nell’elaborazione di programmi di monitoraggio supplementari e nei programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018.

Al fine del conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali, gli Sqa rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli Sqa per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027 (fatto salvo proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in ragione di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione).

Invece, la determinazione dello stato chimico delle acque superficiali entro il termine del 2015 – stabilito all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE – dovrebbe basarsi solo sulle sostanze e sugli Sqa identificati nel  2008 (in particolare nella versione in vigore al 13 gennaio 2009) a meno che tali Sqa non siano più rigorosi degli Sqa rivisti nell’ambito della presente direttiva, nel qual caso si dovrebbero applicare questi ultimi.

Negli ultimi anni le conoscenze scientifiche sul destino e sugli effetti degli inquinanti nelle acque hanno subito una profonda evoluzione. Sono disponibili maggiori informazioni sul comparto dell’ambiente acquatico (la matrice ossia il comporto comprendente acqua, sedimenti o biota) in cui è probabile che si trovi una sostanza, e quindi dove si hanno maggiori probabilità di poterne misurare la concentrazione. Alcune sostanze estremamente idrofobe si accumulano nel biota e difficilmente sono rilevabili nell’acqua, anche utilizzando le tecniche analitiche più all’avanguardia. Ecco perché viene fissato il Sqa per il biota. Nonostante ciò, l’Ue offre agli Stati membri la flessibilità di applicare un Sqa per una matrice alternativa o, se del caso, un taxon del biota alternativo (ossia un particolare taxon acquatico all’interno del rango tassonomico o “sub phylum”, “classe” o un loro equivalente), ad esempio il subphylum crostacei, il paraphylum pesci, la classe cefalopodi o la classe bivalvi (mitili e vongole), purché il livello di protezione offerto dagli Sqa e dal sistema di monitoraggio applicato dagli Stati membri sia equivalente a quello offerto dagli Sqa e dalla matrice indicati nella direttiva.

Inoltre agli Stati membri è consentito di monitorare in matrici differenti o taxa del biota diversi da quelli specificati dalla direttiva soltanto nel caso in cui il metodo di analisi impiegato soddisfi i criteri minimi di efficienza o fornisca risultati almeno equivalenti al miglior metodo disponibile per gli Sqa.

Per le valutazioni del rischio condotte a supporto della selezione di nuove sostanze prioritarie sono necessari dati di monitoraggio di elevata qualità, oltre che dati sugli effetti ecotossicologici e tossicologici. Ma i dati di monitoraggio raccolti dagli Stati membri, non sono sempre adatti allo scopo in termini di qualità e distribuzione. I dati sono lacunosi per molti inquinanti emergenti, che possono essere definiti come inquinanti attualmente non inseriti nei programmi di monitoraggio di routine a livello di Unione, ma che potrebbero presentare un rischio significativo.

Per questo viene elaborato un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità sulla concentrazione di sostanze nell’ambiente acquatico, con particolare riguardo agli inquinanti emergenti e alle sostanze per le quali i dati di monitoraggio presentano una qualità insufficiente ai fini della valutazione del rischio. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo è applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio. L’elenco, inoltre, dovrebbe essere dinamico e la sua validità dovrebbe essere limitata nel tempo, al fine di rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentati dagli inquinanti emergenti ed evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo più lungo del necessario.