Fitosanitari, anche l’eugenolo potrà essere utilizzato oltre come antiparassitario

[17 Giugno 2013]

A certe condizioni, adesso anche l’eugenolo potrà essere utilizzato come antiparassitario. La Commissione europea ha modificato l’elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (il relativo regolamento di esecuzione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabatao). Un elenco in cui la sostanza attiva dell’eugenolo era già inserita: alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è stato necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

In particolare, sono state richieste ulteriori informazioni di conferma. Innanzitutto viene accordato agli Stati membri un periodo di sei mesi a partire dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti eugenolo. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore sulla base di opportuna valutazione.

In questa valutazione generale gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti e vigilare affinché le condizioni d’impiego prevedano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso, ma anche alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti la stabilità di magazzinaggio (2 anni) a temperatura ambiente sul prodotto formulato; i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego dell’eugenolo come prodotto fitosanitario (tali dati devono comprendere l’esposizione umana e quella degli uccelli e degli organismi acquatici); la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti dell’eugenolo, in particolare al metileugenolo. Il richiedente fornisce tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’elenco delle sostanze attive ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà, vengono chiariti gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli previsti dalle direttive finora adottate o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

E.S.