Scarichi e acque reflue, quando è applicabile il parametro escherichia coli?

Il presente studio si propone di fare chiarezza su quali casi risulti legittima la prescrizione della Pubblica amministrazione competente (Provincia, Regione) finalizzata ad imporre ad un determinato scarico (solitamente uno scarico di acque reflue urbane) un valore limite per il parametro escherichia coli.

L’escherichia coli, come noto, è un batterio Gram-negativo. Appartiene al gruppo degli enterobatteri ed è usato come organismo modello dei batteri. È una delle specie principali di batteri che vivono nella parte inferiore dell’intestino di animali a sangue caldo (uccelli e mammiferi, incluso l’ uomo). La sua presenza nei corpi idrici segnala la presenza di condizioni di fecalizzazione (è il principale indicatore di contaminazione fecale, insieme con gli enterococchi). A tal fine è opportuno ricostruire la vigente disciplina normativa di settore, cominciando dalla normativa statale. 

La disciplina statale in materia di scarichi di acque reflue urbane in relazione al parametro escherichia coli

La disciplina vigente in materia di scarichi è costituita dal Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma, nel proprio art.74, definisce:

i) ”acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Il medesimo articolo definisce poi:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) ”acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.”

Infine la lett. n) del medesimo art.74 definisce “agglomerato” l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.”

Un esame comparato delle tre categorie di ”acque reflue” evidenzia che le “ urbane”, a differenza di quelle “domestiche” e di quelle “ industriali”[1], non costituiscono una categoria omogenea, in quanto possono essere costituite:

  1. da sole acque reflue domestiche, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
  2. oppure da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
  3. oppure da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
  4. oppure da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

Al fine di individuare la disciplina normativa (e dunque anche i valori limite di riferimento) delle quattro categorie di acque reflue urbane cit., è necessario inquadrare ciascuna categoria o nell’ambito delle acque reflue domestiche” oppure di quelle “industriali”.

Sappiamo che l’Articolo 101 “ Criteri generali della disciplina degli scarichi” del decreto 152 dispone, in relazione ai valori-limite degli scarichi che:

“1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Ciò significa che i valore limite di emissione “minimi” per qualunque tipologia di scarico sono individuati nell’Allegato 5 alla parte terza del decreto.

In merito alla disciplina degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dispone in particolare il punto 1.1 dell’Allegato 5:

“Allegato 5 – Limiti di emissione degli scarichi idrici”

1. Scarichi in corpi d’acqua superficiali 

1.1 Acque reflue urbane

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane:

– se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1,

– se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.

Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale.

Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)

 

2.000 – 10.000

 

10.000

 

Parametri (media giornaliera) [1]

 

Concentrazione

 

% di riduzione

 

Concentrazione

 

% di riduzione

 

BOD5 (senza nitrificazione) mg/L [2]

 

25

 

70-90 [5]

 

25

 

80

 

COD mg/L [3]

 

125

 

75

 

125

 

75

 

Solidi Sospesi mg/L [4]

 

35 [5]

 

90 [5]

 

35

 

90

 

 

[1] Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L
[2] La misurazione deve essere falla su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C + 1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
[3] La misurazione deve essere falla su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
[4] La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 pm ed essicazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
[5] la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

Parametri (media annua)

 

Potenzialità impianto in A.E.

 

10.000 – 100.000

 

100.000

 

Concentrazione

 

Riduzione

 

Concentrazione

 

Riduzione

 

Fosforo totale (P mg/L) [1]

 

2

 

80

 

1

 

80

 

Azoto totale (N mg/L) [2] [3]

 

15

 

70-80

 

10

 

70-80

 

 

[1] II metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
[2] Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kieldahl (N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
[3] In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell’effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

Si deve quindi rilevare che, sulla base di quanto disposto dal punto 1.1“Acque reflue urbane” dell’allegato 5, di regola gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.

Solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell’ impianto di trattamento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue industriali allora lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. Infatti la tabella 3 è riferita esclusivamente agli scarichi di acque reflue industriali.

Risulta inoltre in maniera assai evidente dalla lettura del punto 1.1 dell’allegato 5 che gli scarichi che sono disciplinati da tale punto dell’allegato sono esclusivamente quelli derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti, laddove l’art.74, lett.a) del dlgs 152/2006 e s.m. definisce “ abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD s ) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno”.

Anche le tabelle dell’Allegato cit. che indicano il numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti.

I parametri presi in considerazione per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore ai 2000 a.e., sono esclusivamente i seguenti: BOD5, COD, Solidi Sospesi. Le Regioni hanno la facoltà di fissare dei parametri con relativi valori-limite per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità inferiore ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti.

Si deve poi rilevare che il punto 3 “INDICAZIONI GENERALI” del medesimo Allegato 5 del Dlgs 152/2006 e s.m. dispone molto chiaramente che:

In sede di autorizzazione allo scarico, l’autorità competente:

b) fisserà il limite opportuno relativo al parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/lOOmL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL.”

Il parametro “Escherichia coli” è presente esclusivamente nella “Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura” dell’Allegato 5, e precisamente al numero 50, con un esplicito riferimento alla presenza della nota 4), la quale dispone che:

“In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L.”

A differenza di tutte gli altri parametri per l’Escherichia coli la Tabella 3 non esplicita un valore limite, ma si limita a “consigliare” un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L. Ciò significa che, diversamente da tutti gli altri valori-limite tabellati, quello dell’”Escherichia coli” non è imposto, ma solo “consigliato” e dunque non è, di per sé, cogente e vincolante per i titolare degli scarichi e per le Pubbliche Amministrazioni competenti, come lo sono invece tutti gli altri parametri/valori-limite.

Le norme vigenti sopra rassegnate si limitano a rinviare al puntuale e concreto esame dell’autorità competente l’opportunità di fissare o meno un valore-limite per il parametro Escherichia coliin relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti” e nel caso essa decida di fissarlo ne deciderà concretamente l’effettiva entità sempresulla base della situazione concreta come risulta dai dati in suo possesso. 

Il parametro “escherichia coli” per gli impianti < 2000 a.e.: inapplicabile

Da quanto sopra esposto si deve pacificamente affermare che l’allegato 5 del Dlgs 152/2006 fissa dei valori limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti.

Si deve conseguentemente dedurre che la potestà di fissare un valore limite, da parte dell’autorità competente, in sede di autorizzazione allo scarico, per il parametro “Escherichia coli”, è riferita esclusivamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti.

Risulterebbe quindi del tutto illegittima la fissazione di un valore limite, da parte dell’autorità competente, in sede di autorizzazione allo scarico, per il parametro “Escherichia coli” per un impianto di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità inferiore a 2.000 abitanti equivalenti. 

Parametro “escherichia coli” per gli impianti > 2000 a.e.: presupposti di applicazione

Per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti , la potestà di fissare un valore limite, da parte dell’autorità competente, in sede di autorizzazione allo scarico, per il parametro “Escherichia coli”, sussiste “in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti” , maèriferita esclusivamente agli scarichi di “acque reflue urbane” che derivino da “ fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali”. Si ribadisce infatti che, di regola, i valori limite di emissione delle acque reflue urbane sono contenuti esclusivamente nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5.

[1]Per una ricostruzione completa delle categorie delle acque reflue “domestiche” e di quelle “industriali” mi si permetta di rinviare al mio “GUIDA COMMENTATA ALLA NORMATIVA AMBIENTALE, ed.E.P.C.,2008.