Il Sistri spiegato

Con questo acronimo bisillabico, la cui sequenza va letta come “sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (Sistri), il legislatore del 2009, su propulsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha introdotto un nuovo sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti.

Tale provvedimento è stato inserito nel quadro più ampio della “innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione”, ciò al fine di consentire la informatizzazione della filiera nazionale dei rifiuti speciali, unitamente ai rifiuti urbani della Regione Campania.

L’obiettivo primario cui tendeva l’introduzione del sistema in oggetto era la totale sostituzione del previgente regime cartaceo di controllo della filiera “rifiuti”, rappresentato dai formulari di trasporto, dai registri di carico/scarico, il Mud e le altre formalità di cui si compone e si componeva la disciplina in tema di gestione dei rifiuti.

Nell’ottica di intensificare la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali ed agevolare l’operato degli operatori preposti al controllo del rispetto del vigente apparato normativo, la gestione del sistema Sistri è stato affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

Svariati – per lo meno nelle intenzioni del legislatore – sarebbero gli aspetti innovativi ed i consequenziali benefici che a cascata si riverserebbero sulla collettività, a seguito dell’entrata in vigore del Sistri; in particolare – fra gli altri – un incremento della legalità nei processi di gestione di ciclo dei rifiuti, la sostituzione della copiosa documentazione cartacea con dispositivi elettronici ad alta tecnologia, riduzione dei costi gravanti sul sistema impresa, sgravio degli adempimenti burocratici, monitoraggio in tempo reale dei flussi di movimentazione rifiuti su territorio nazionale.

Dal momento della sua entrata in vigore, il Sistri prevede per tutti i soggetti operanti all’interno della filiera dei rifiuti, obblighi di comunicazione tramite segnalazione telematica, ad una unità centrale informatizzata a gestione statale.

Così facendo, i dati di ordine quantitativo e qualitativo, afferenti ai rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, smaltiti e recuperati sono sottoposti ad un flusso ininterrotto di controllo e verifica.

L’impianto normativo di cui si compone la disciplina Sistri prevede altresì l’obbligo di dotazione di impianti di tracciamento satellitare (transponder) per tutti i veicoli adibiti al trasporto rifiuti, al fine di verificare i percorsi effettivamente svolti, nonché di impianti di controllo elettronico dei carichi in entrata ed uscita all’interno degli impianti di trattamento.

Senza volersi addentrare nel dettaglio tecnico normativo relativo alle metodologie di drafting scelte dal legislatore, unitamente ai continui sconvolgimenti concernenti l’entrata in vigore dell’operatività stessa del sistema, basti qui dire che la travagliata cronologia operativa del Sistri è tanto complessa quanto frastagliata (si contano all’incirca 22 tra Decreti Ministeriali, Decreti Legge, Decreti Legislativi e Leggi strictu sensu).

A ciò si aggiunga anche l’inefficienza operativa dimostratasi sul campo, al momento della verifica del funzionamento dell’apparato tecnico di cui sopra cennato; nel corso del mese di Maggio 2011, al giorno del “click day”, ovverosia del collaudo generale del sistema, più di un terzo delle imprese riscontrarono problemi nella gestione del sistema, sia lato imprese che lato sistema informativo centrale. (fonte “Il Sole24Ore”)

Per quanto di interesse, alla data in cui si scrive, alla luce dell’ultimo intervento normativo in materia

di Sistri, segnatamente la pubblicazione in G.U Serie Generale n. 204 31 Agosto 2013 del DL n.101 entrato in vigore il 1 Settembre 2013, l’operatività del Sistema AL 01 OTTOBRE 2013 riguarderà solo  i “GESTORI” e i “NUOVI PRODUTTORI” di rifiuti pericolosi.

Con tali dizioni, il legislatore indica, con il termine di “NUOVI PRODUTTORI” i soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che abbiano come effetto quello di modificare la natura o la composizione dei rifiuti, rendendoli di fatto pericolosi; con il termine “GESTORI” vanno invece considerati gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi.

In linea generale l’obbligatorietà del sistema sarà dunque circoscritta, a partire dal 1° Ottobre 2013 ai soli operatori citati; diversamente il termine iniziale di decorrenza operativa del sistema, con riferimento ai “PRODUTTORI INIZIALI” di rifiuti pericolosi, è stato individuato nel 3 marzo 2014.

Sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell’Ambiente, il sistema interesserà, nella prima fase una utenza circoscritta a circa 17.000 utenti, anziché i 70.000 previsti precedentemente.

Pare opportuno ricordare, per esigenze meramente informative, che per tutte le altre categorie di produttori e gestori di rifiuti diversi da quelli espressamente indicati nel provvedimento di agosto. resta salva la possibilità di aderire su base volontaria al sistema Sistri.

Avv. Massimiliano Passalacqua, Studio legale P&S – Ecoavvocati per greenreport.it