Il danno ambientale, nuove prospettive di tutela?

Il cosiddetto “Codice Ambientale”, ovverosia il D.lgs. 152/2006 (incluse le successive modifiche ed integrazioni) al suo interno prevede la elencazione di precise responsabilità consequenziali ai danni arrecati all’ambiente, nonché, per quanto attiene ai profili di prevenzione, ripristino ambientale ed azioni volte al risarcimento, una chiara e dettagliata ripartizione di competenze, suddivise tra i principali attori istituzionali: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, enti locali, persone fisiche e giuridiche.

Fondamentale risulta la definizione del concetto di “danno ambientale”, con cui all’art. 300 del citato D.lgs. viene ricompreso qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata.

Va osservato come  la fattispecie di danno all’ambiente venga definita come un deterioramento rispetto alle condizioni originarie delle risorse ambientali prese in considerazione; per condizioni originarie devono intendersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 302 “le condizioni al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili”.

Il Codice ambientale stabilisce dettagliate responsabilità in caso di danno arrecato all’ambiente, unitamente ad una precisa ripartizione delle competenze in materia di prevenzione (danno potenziale), ripristino ambientale (nel caso in cui l’evento dannoso si sia già verificato) ed azioni di risarcimento in seno alle persone fisiche o giuridiche, gli enti locali e lo stesso MATTM.

Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda , ovvero non sia tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, sempre che venga individuato entro 5 anni dall’effettuato pagamento (si veda l’art. 305 comma 3 lett. c).

Spettano allo stesso Dicastero la proposizione e l’esercizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale, in sede civile e penale, nonché l’irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

Altro potere di grande efficacia operativa è quello afferente all’emanazione di ordinanze  immediatamente esecutive  di ingiunzione del ripristino ambientale, a titolo di risarcimento in forma specifica e, nel rispetto di un termine specifico.

Gli altri protagonisti istituzionali, vale a dire regioni, enti locali, associazioni ambientaliste, persone fisiche e giuridiche, laddove minacciate o colpite da danno ambientale sono facoltizzate a richiedere l’intervento statale tramite tempestiva segnalazione alle Prefetture; inoltre possono agire per il risarcimento del danno conseguente al ritardato intervento precautelare, preventivo e di contenimento, nonché ottenere l’annullamento di ogni atto amministrativo di cui sia lamentata l’illegittimità.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità, l’art. 311 del codice ambientale prevede che l’autore del danno abbia l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente all’evento nefasto ed in mancanza, risarcire per equivalente patrimoniale la collettività statale.

Appare opportuno evidenziare come la Direttiva 2004/35/Ce in tema di responsabilità ambientale, preveda che in ordine alla riparazione del danno, le autorità nazionali preposte debbano assicurare le misure per il ripristino dei danni, anziché il risarcimento per equivalente pecuniario/patrimoniale.

Alla luce di tale disposizione, puntualmente disattesa nella prassi dal nostro apparato istituzionale, la Commissione Ue ha avviato la procedura di infrazione n. 2007/4679.

In tempi assai recenti, anche alla luce di tale situazione, il precedente Ministro dell’Ambiente, allo scadere del suo mandato si è fatto promotore di un’interessante iniziativa volta ad introdurre nel nostro apparato legislativo uno strumento che preveda l’imposizione alle società di un accantonamento di capitale straordinario in bilancio, a garanzia di copertura rispetto al risarcimento di potenziali danni ambientali.

Nella sua proposta, il Ministro suggeriva all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di procedere secondo questo schema:

– in prima istanza prevenire il danno ambientale già in fase di progetto

– successivamente predisporre le misure di riparazione e gli investimenti specifici volti alla riduzione degli effetti apportati dall’opera sull’ambiente

– solo in ultima istanza provvedere alla valutazione dei costi delle opere riparatorie.

Tale soluzione appare in linea non soltanto con la normativa imposta dal legislatore comunitario, ma financo con una prospettiva di effettiva tutela delle risorse ambientali, in cui solo nei casi in cui il ripristino non sia possibile per ragioni tecniche, si attueranno le misure di risarcimento per equivalente.

Avv. Massimiliano Passalacqua (Ecoavvocato, ecoavvocati.it)