Piemonte: sospensiva per l’immissione di specie ittiche alloctone

Il TAR accoglie le istanze della associazioni ambientaliste contro Provincia del Verbano Cusio Ossola e Regione Piemonte

[11 Gennaio 2023]

Accogliendo il ricorso presentato da Lipu, Legambiente, Federazione Nazionale Pro Natura e Wwf Italia, «Per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 18 marzo 2022, recante “disposizioni per l’attuazione della DGR n. 30-4678 del 18.2.2022 in ordine alla gestione ittica nella Provincia del Verbano Cusio Ossola – Modifiche e N. 01040/2022 REG.RIC. Integrazioni”, nonché di ogni provvedimento connesso e conseguenziale e presupposto, anche non noti. Nonché per il promovimento della questione di legittimità costituzionale o del rinvio pregiudiziale di interpretazione, ove non ne fosse possibile l’interpretazione conforme o la disapplicazione per contrasto con il diritto europeo, del comma 387 bis dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, quanto alla segnalata violazione delle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE, dell’art. 9 e 41, 117 comma s) e 11 Costituzione e del D.P.R. 357/97», Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Piemonte ha accolto accoglie l’istanza cautelare e  e quindi. «Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato». L’udienza per la discussione pubblica del ricorso è fissata per il 19 settembre 2023.

Il ricorso delle associazioni ambientaliste riguarda l’illegittimità del decreto con cui il Presidente della Provincia ha autorizzato, fino asl 31 dicembre 2023, l’immissione nelle acque provinciali anche di specie non autoctone, così come indicatogli dalla Regione Piemonte. Ma il provvedimento impugnato autorizza l’immissione di specie alloctone sulla base dell’articolo 1, comma 837 bis, della legge 234/2021 che prevede,  per consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, che fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del regolamento  (DPR  8 settembre 1997, n. 357), per le sole disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020; individua le specie non autoctone sulla base delle “linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatica della Provincia del Verbano Cusio Ossola”, non allegate agli atti, il cui capitolo 4 fa riferimento alla trota fario (atlantica o mediterranea) qualificandola semplicemente come “specie ammessa alla pratica di immissione”. Secondo il TAR, «Dal tenore del provvedimento e dagli atti di causa, l’individuazione di tale specie non appare oggetto di autorizzazione all’immissione, ai sensi dell’art. 1, comma 837bis».

Quindi, al Tar è bastato un sommario esame per evidenziare  «La deroga prevista da quest’ultima norma non sembra poter operare nel caso di specie» e  «Considerato, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento complessivo degli interessi occorre dare prevalenza alla precauzione che, stando alla ratio della normativa nazionale e comunitaria, deve ispirare tali pratiche immissive soprattutto in assenza di dati scientifici certi e delle cautele procedurali che la norma pone a mitigazione dei rischi connessi (con riferimento alle procedure di studio, richiesta ed autorizzazione ministeriale di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 357/1997, commi 3, 4 e 5)», Il TAR  ha ritenuto che ci siano i presupposti per dover accogliere l’istanza cautelare delle associazioni ambientaliste che così segnano un importante successo per evitare l’immissione di specie aliene in ambienti di acqua dolce che sono tra quelli più a rischio di perdita di biodiversità autoctona.