Niente proroga per le cave: devono essere sottoposte a Via

[23 Luglio 2014]

La Regione non può prevedere una proroga anche dei titoli minerari e dei permessi di cava che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale (Via) o alla verifica dell’assoggettabilità alla Via. Perché non ne ha le competenze.

Lo ricorda la Corte Costituzionale – con sentenza 16 luglio 2014, n. 199 – che dichiara, fra l’altro, incostituzionale la legge della Sardegna la numero 25 del 2012 nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava, proroga anche i titoli e i permessi che non sono mai stati assoggettati a Via o alla verifica dell’assoggettabilità di Via.

La legge sarda dispone infatti che “I titoli minerari di autorizzazione di indagine, concessione, permesso di ricerca di minerali di I categoria e le autorizzazioni e i permessi di cava, per i quali sia stata presentata da parte degli esercenti, prima della scadenza del titolo minerario, l’istanza tesa alla proroga e/o al rinnovo del titolo medesimo, il cui procedimento non sia stato concluso da tutte le amministrazioni aventi competenza concorrente per motivi indipendenti dagli obblighi attribuiti agli istanti, sono automaticamente prorogati […]. La proroga è ammessa esclusivamente per la prosecuzione dei lavori precedentemente autorizzati e non ancora conclusi, previa verifica di validità delle polizze di fideiussione a garanzia dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di attività estrattive”.

Ma la disciplina statale sottopone a Via o alla verifica dell’assoggettabilità alla Via le cave.

La Via è uno strumento ambientale di derivazione europea e ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto privato o pubblico produce su una serie di fattori biotici (quali l’uomo, la flora e la fauna) e abiotici (quali il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni). Dove per si deve intendere la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Il legislatore nazionale identifica (così come fa la direttiva europea) le tipologie di progetti ritenuti idonei a generare un impatto ambientale o che possano rivelarsi tali, per le quali quindi si riveli la necessità della sottoposizione a Via o, comunque, di una verifica relativa alla loro assoggettabilità a Via.

E siccome la disciplina relativa alla Via rientra nell’ambito della materia di tutela ambientale di competenza esclusiva dello Stato la regione è tenuta a rispettare i livelli omogenei di tutela dell’ambiente posti dallo stesso. Anche se può prevede limiti più restrittivi per una maggiore tutela ambientale la Regione deve mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente. Dunque la disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza.