Legambiente Lucca di nuovo all’attacco sull’Ex Manifattura Tabacchi

«Il project financing di un privato su un bene culturale pubblico è la testimonianza della mancanza di progettualità per la città»

[7 Settembre 2020]

Da più parti, anche con tardivi “mirinvengo”, continuano a sollevarsi dubbi sull’operazione di finanza di progetto con la quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca intenderebbe realizzare alcune piazze, unitamente ad un parcheggio con relativa gestione privata, nella ex Manifattura Tabacchi: bene culturale pubblico, identificato dal Decreto MIBACT n. 530/2013. L’operazione in questione vorrebbe essere realizzata utilizzando la tecnica della finanza di progetto, ricevendo a titolo di contributo dall’Amministrazione comunale la parte non soggetta al progetto PIUSS della ex Manifattura.

La finanza di progetto è una tecnica di finanziamento per le opere di interesse pubblico, connotata dal fatto di porre a carico di soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro come unica controprestazione il diritto di gestione, funzionale allo sfruttamento economico delle opere realizzate. Tale tecnica, applicata ai beni culturali, ha determinato una approfondita analisi da parte della Corte dei Conti in merito alla sua applicabilità nel previgente codice dei contratti, rilevando con Deliberazione del 4 agosto 2016 che:

“L’indagine ha evidenziato, inoltre, come non vi sia stata alcuna esperienza applicativa di finanza di progetto (project financing), rilevando che l’insuccesso di tale modello di partenariato pubblico-privato nel campo della valorizzazione del patrimonio storico-artistico è ascrivibile, in massima parte, ad incertezze sul piano della regolamentazione. (…) Dovranno essere motivo di riflessione, per l’amministrazione, le ragioni da individuare in concreto per le quali il ricorso al project financing sia stato addirittura nullo nel periodo preso in considerazione dall’indagine, pur essendo ormai pacifica la sua applicabilità anche con riferimento alle opere c.d.  fredde. L’applicazione di tale modello di partenariato pubblico-privato al settore dei beni culturali pone, inoltre, seri problemi legati alla necessità, costituzionalmente prevista, della loro tutela diretta da parte dello Stato e alla loro natura di beni comuni, che potrebbe essere contraddetta dal loro assoggettamento alla gestione privata. La gestione privata del bene culturale dovrebbe, quindi, essere limitata al piano della valorizzazione. Sarebbe auspicabile, dunque, che si chiarissero, in via  amministrativa, i confini dell’intervento pubblico, mediante l’integrazione delle linee guida ministeriali, con riguardo alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, regolandone criteri e modalità.” [1].

Raccomandiamo la lettura di questa Delibera ai nostri Amministratori e ai Soci della Fondazione Cassa di Risparmio, con invito ad approfondire i motivi normativi che determinano il rischio inaccettabile di una revoca senza indennizzo della concessione. Tale condizione vessativa per le imprese ha fatto sì che nessun investitore, nel periodo di osservazione della Corte dei Conti, abbia mai realizzato iniziative di concessione o Parternariato Pubblico Privato nel settore dei beni culturali.

La valorizzazione del Bene Culturale è stabilità dal Codice dei Beni Culturali: promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, assicurando la migliore condizione di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Nel caso di specie è necessaria una visione di insieme, con una azione politica che riconosca il valore che può essere determinato alla proposta culturale dalla relazione con beni culturali adiacenti, quali la ex Caserma Lorenzini (un antico convento). Lucca non sarà identificabile per un anonimo parcheggio dentro la città antica o da un insieme di appartamenti extralusso, che determinerebbero inequivocabilmente la frantumazione e lo snaturamento degli spazi di un bene culturale pubblico. Serve il coraggio di una visione moderna, che porti funzioni in grado di rigenerale e dare vitalità a tutto il centro storico, sia nella sua componente residenziale che per il commercio.

In questo senso auspichiamo il riconoscimento dell’insieme dei beni culturali presenti nella città storica quali “luoghi della cultura” ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Beni Culturali, con diretta implicazione per i beni pubblici in relazione alla loro pubblica fruizione e con il relativo espletamento di servizi pubblici. Tutto ciò anche quale strumento per attrarre investimenti europei specifici, dedicati alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Serve quindi una Amministrazione attenta, con una chiara idea in proposito, capace di gestire le dinamiche che permettono di attrarre investimenti, come già avviene nel resto d’Europa, con l’obiettivo di dare spazio alla città nell’ambito dell’Area Vasta che si sta chiaramente delineando, là dove già vive e lavora circa 1/3 della popolazione toscana, favorendo relazioni e creando scambi culturali: progresso sociale e non speculazione!

di Legambiente  Città di Lucca

[1] Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione 4 agosto 2016, n. 8/2016/G, INIZIATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEI PROCESSI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI