La zonizzazione acustica dell’aeroporto? Deve essere sottoposta a Vas

[23 Luglio 2013]

La zonizzazione acustica di un aeroporto va sottoposta alla valutazione ambientale strategica (Vas) quando ha potenziali effetti significativi sull’ambiente. E le associazioni ambientaliste, i comitati e singoli cittadini sono legittimati ad agire in giudizio su questioni riguardanti tali provvedimenti.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza 15 luglio 2013, n. 668 – relativamente alla questione dell’inquinamento acustico provocato dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

La questione è sollevata da alcune associazioni (fra cui Legambiente), comitati di cittadini e singoli cittadini e riguarda in particolare la zonizzazione acustica operata dalla Commissione aeroportuale. Perché non è stato sottoposto a Vas. Secondo i ricorrenti, infatti la zonizzazione è un piano o programma che dovrebbe essere sottoposto a tale valutazione in modo da garantire la partecipazione dei cittadini interessati alle relative scelte.

La materia dell’inquinamento acustico originato dall’attività degli aeroporti è disciplinata da un regolamento di carattere generale (Dpr 11 dicembre 1996 n 496 emanato in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico) successivamente modificato e integrato da numerosi regolamenti attuativi speciali. Fra questi ultimi, vi è anche quello del Ministro ambiente di concerto col Ministro dei Trasporti del 1997, che prevede par ciascun aeroporto un’apposita “Commissione aeroportuale”. La Commissione ha il compito di definire le “procedure antirumore” e nel farlo suddivide il territorio circostante l’aeroporto, in aree di rispetto di tre distinte tipologie, dette “A”, “B” e “C” e contrassegnate da livelli crescenti di rumorosità massima ammessa e, per converso, da limitazioni via via più stringenti alle attività ammesse, con attività che nel suo complesso si denomina “zonizzazione acustica”.

Secondo il decreto la zonizzazione acustica operata dalla Commissione è vincolante per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e prevalente sulla pianificazione urbanistica.

Ne discende che la zonizzazione acustica può essere individuate come un provvedimento, che appartiene alla categoria dei piani e programmi, ovvero di quegli atti che sono assoggettati a Vas qualora abbiano potenziali effetti significativi.

La Vas è la forma di valutazione dell’impatto – introdotta dalla direttiva UE nel 2001 e successivamente recepita dall’Italia con dlgs. 152/2006 – che si pone come scopo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi. Perché cerca di prevedere gli effetti nel lungo periodo delle decisioni che vengono adottate e di valutare se tali decisioni risultano davvero sostenibili.

La direttiva sulla Vas – così come quella della Via; in Italia recepite e contenute nel Dlgs 152/2006 – garantisce, inoltre, alle associazioni, ai comitati e ai cittadini il diritto di partecipare alle procedure decisionali su progetti e programmi che hanno un impatto ambientale.

Però, non tutte le associazioni ambientaliste sono legittimate a impugnare atti amministrativi in materia ambientale. Lo sono quelle di livello nazionale a cui la legge, attribuisce tale competenza, ossia quelle iscritte nell’apposito elenco ministeriale. La legittimazione si ritiene poi estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale, ma a tutti quegli atti che in qualche modo influenzino la qualità della vita in un dato territorio.

La legittimazione poi viene estesa anche agli enti non iscritti purché volti per statuto a finalità di tutela ambientale e caratterizzati, da presenza sul territorio e attività non episodiche.

Inoltre la giurisprudenza – del tutto pacifica – riconosce al singolo cittadino la legittimazione a impugnare un provvedimento che in qualche modo incida sul territorio in base al criterio della “vicinitas” all’area interessata accompagnato però da ulteriori requisiti, come la natura e le dimensioni dell’opera realizzata, la sua destinazione, le sue implicazioni urbanistiche e anche le conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili.