Bocciata una sentenza del TAR Sardegna che dava via libera a costruire sulla costa

Consiglio di Stato: «Tutela dei territori costieri anche se elevati sul mare». Arriva la sentenza

[14 Ottobre 2013]

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, le esigenze di tutela ambientale riguardanti l’inedificabilità dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (articolo 142 d.lgs. n. 42/2004), come spiega Lexambiente.it, «Hanno nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale».

La sentenza si riferisce al ricorso presentato nel 2007 dal ministero per i beni e le attività culturali, contro il Columbu Village. Il ministero chiedeva la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Sardegna aveva accolto il ricorso del Columbu Village contro il diniego opposto dalla Regione Sardegna e dalla Soprintendenza alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un centro servizi commerciali e struttura alberghiera nel Comune di Sarroch.

L’intervento proposto rientra in una lottizzazione convenzionata il 20 settembre 1969, attuata con la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione, sia di edifici con destinazione turistico-residenziale, e aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica della Regione il 26 agosto 1993, annullato dalla Soprintendenza per i beni ambientali di Cagliari il 13 maggio 1994 e poi dal TAR della Sardegna con una del 27 ottobre 1997, confermata in appello. Essendo intanto decaduto il nulla osta paesaggistico, Columbu Village ha ripresentato una domanda di autorizzazione il 19 dicembre 2003, sulla quale la Regione non si è pronunciata nei termini di legge; la società ha quindi invocato l’intervento sostitutivo della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42 del 2004, ma intanto, il 22 settembre 2005, la Regione ha respinto la richiesta di autorizzazione; il 25 ottobre 2005 è arrivato anche il no della Soprintendenza di Cagliari.

Il provvedimento regionale è stato annullato dal TAR della Sardegna, che ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento della Soprintendenza, adottato quando ormai il potere era stato esercitato dalla Regione. Il TAR aveva rilevato «L’incongruenza della valutazione di pregio dell’area rispetto alla effettiva situazione dei luoghi, tale da escludere la necessità di tutela». Secondo la sentenza impugnata, «Gli strumenti per mantenere inalterato lo stato dei luoghi non possono andare in contrasto con la disciplina dettata dal piano di lottizzazione, per la cui realizzazione la società ricorrente aveva un particolare affidamento non scalfito da sopravvenuti elementi di pregio del sito. Né, in contrario, può essere valorizzata la disposizione di cui all’art. 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, relativa alla necessità dello studio di compatibilità paesistico ambientale per i piani urbanistici generali e i piani attuativi del Comuni costieri, che vale solo per i piani adottati dopo l’entrata in vigore della legge. Infine, la mancata presentazione di un nuovo progetto, richiesta dalla Regione con nota del 15 marzo 2005, addotta a ulteriore motivazione del provvedimento impugnato, non vale a sorreggerlo, posto non sono state fornite indicazioni sulle caratteristiche necessarie per ottenere l’autorizzazione».

Il ministero non era assolutamente convinto, ha proposto appello ed il Consiglio di Stato ne riconosce «Legittimazione e interesse a chiedere la riforma della sentenza, le cui motivazioni altrimenti sarebbero vincolanti nella successiva funzione di controllo, è fondato» e rimarca: «Fondata è, innanzitutto, la censura che si appunta sulla inammissibile sostituzione, da parte del Tribunale amministrativo, di una propria valutazione di merito circa il valore dell’area sulla quale insiste l’intervento in esame (gravata dal vincolo previsto dall’art. 142, comma 1, lettere a) e g) d.lgs. n. 42 del 2004) a quella espressa dalle Amministrazioni, regionale e statale, preposte alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, che ne hanno ritenuto il pregio elevatissimo. Come rileva l’appellante, tali valutazioni sono censurabili solo sotto l’aspetto estrinseco, attinente alla illogicità e/o irrazionalità della motivazione, che nella specie non è dato riscontrare, ma non sono sindacabili dal giudice quanto al loro contenuto tecnico-discrezionale. Ed è appena il caso di aggiungere che, da una parte, la circostanza che l’area non sarebbe interessata da un bosco, ma dalla macchia mediterranea, valorizzata dal primo giudice, non sposta minimamente le esigenze di tutela, né la congruità e logicità della tutela stessa, e, dall’altra, che la compromissione del sito a causa di interventi pregressi, lungi da escludere la necessità della salvaguardia, ne rafforza anzi l’esigenza».

Riguardo a questo, la constatazione che l’area è l’unica zona verde rimasta all’interno del piano di lottizzazione, evidenziata dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado, «Scolora la rilevanza della tutela dell’affidamento della società proponente, alla quale le stesse Amministrazioni regionale e statale avevano proposto la possibilità di presentare un nuovo progetto che fosse compatibile con le esigenze di salvaguardia del sito, affidamento comunque già soddisfatto con la quasi compiuta realizzazione dell’intervento convenzionato».

In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, «Le esigenze di tutela ambientale (in particolare, nella fattispecie in esame, concretizzate nella inedificabilità “dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”: art. 142 d.lgs. n. 42 citato) hanno, nella graduazione degli interessi coinvolti e nella stessa ratio della norma, evidente e assoluta preminenza sulle difformi aspettative dei soggetti privati, anche ove la legge che tale tutela conforma è successiva alla disciplina urbanistica comunale».

Quindi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del ministero con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado ed ha condannato la Columbu Village a pagare anche le spese del doppio grado del giudizio.