Sin di Massa Carrara, secondo l’Ue a bonificare devono essere Montedison, Enichem, Dalmine

[21 Novembre 2014]

La bonifica della zona industriale apuana deve essere effettuata dalle industrie che hanno provocato quell’inquinamento, ossia dalla Montedison, Enichem, Dalmine, e non dagli attuali proprietari, avendo questi non sono tenuti al  risanamento del sito solo per il fatto di essere proprietari del bene.

La normativa italiana, che prevede una responsabilità soggettiva, è coerente alla normativa europea: questa è l’opinione dell’avvocato generale europeo Juliane Kokott sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato.

La vicenda ha inizio quando alcune società – Fipa Group S.r.l., la TWS Automation S.r.l. e la Ivan S.r.l. – proprietarie di aree (già appartenute a società del gruppo Montedison e incluse nel sito di interesse nazionale di Massa Carrara) sono state obbligate ad avviare specifiche misure di messa in sicurezza  di emergenza, nonché a presentare la variante del progetto di bonifica dell’area. Il Tar Toscana ha annullato le decisioni ma il Ministero ha chiesto la loro riforma perché non hanno considerato che l’imposizione al proprietario dell’obbligo di ripristino ambientale è conforme con il principio comunitario di precauzione. Il Tar ha negato che nel caso in esame sussistessero i presupposti per imporre misure di messa in sicurezza di emergenza, e dunque il Ministero ha sollevato la questione al Consiglio di Stato, che a sua volta ha coinvolto la Corte di Giustizia europea.

Il Ministero ritiene che il principio “chi inquina paga” fondi una responsabilità oggettiva delle imprese proprietarie di terreni utilizzati per fini industriali per le contaminazioni dei suddetti. Esse trarrebbero dal fondo l’utilità economica e sarebbero pertanto responsabili di tutti i rischi che ne derivano. Non sarebbe pertanto necessario accertare se proprio tali imprese abbiano causato o meno la contaminazione. Ma, secondo l’avvocato, ciò non è possibile neanche alla luce della traduzione della “seconda” sentenza Erg del 2010. Una traduzione che sembra riconoscere in circostanze eccezionali in capo all’autorità competente di chiedere ai proprietari non responsabili di realizzare le misure di riparazione: sembrerebbe però che la Corte non abbia in tal modo inteso accertare gli obblighi dei proprietari, degli utenti o dei concessionari di terreni in quanto tali.

Il principio “chi inquina paga” non significa che l’operatore sia tenuto a sostenere oneri collegati con la riparazione di un danno ambientale di cui non sia responsabile. Secondo tale principio l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione d’inquinamento è a carico unicamente del responsabile dell’inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario. I meri proprietari di fondi danneggiati che non hanno causato il danno non svolgono alcun ruolo nel sistema della direttiva sulla responsabilità ambientale, e la direttiva non trova alcuna applicazione nei loro confronti.

Dunque, la normativa italiana non è contraria a tutto ciò. Il decreto legislativo n. 152/2006, infatti, nel disciplinare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (il decreto definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti) si ispira al principio “chi inquina paga”. Tanto che la norma italiana individua, dal punto di vista soggettivo, nella responsabilità dell’autore dell’inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, la fonte dell’obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all’eventuale bonifica del sito inquinato.

Per cui a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi.