Ue, cambiano le regole per la spedizione dei rifiuti

[11 Novembre 2015]

Le regole per la spedizione dei rifiuti sono state ritoccate: con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi l’Ue aggiorna il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’allegato IC e l’allegato V.

Nel 2014 sono state modificate le caratteristiche di pericolo dei rifiuti al fine di allinearle alle modifiche introdotte dal regolamento del 2008 che si applica dal primo giugno 2015. Nello specifico le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 vengono rinominate da HP1 a HP15 per evitare potenziali confusioni con i codici delle indicazioni di pericolo definiti nel 2008.

L’allegato IC del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti contiene istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento, ma fa riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo. Per questo viene aggiornato alle nuove definizioni.

Con una decisione del 2014, invece, la Commissione ha sostituito l’elenco dei rifiuti della decisione del 2000 per tener conto del progresso tecnico e scientifico. E visto che la parte 2 dell’allegato V del regolamento sulla spedizione dei rifiuti contiene l’elenco dei rifiuti elencati, lo stesso viene adeguato alle varie modifiche.

Il regolamento del 2006 – che recepisce la Convenzione di Basilea – contiene la normativa sulla spedizione dei rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Individua l’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (il così detto “Elenco Verde”), quello dei rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva  scritta (il così detto “Elenco Ambra”) e quello dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione. E si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso Paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso Paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

La stessa Ue, in tale contesto, sottolinea l’importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise e univoche per tutto il territorio.