Imprese e rifiuti, niente Tari per determinate superfici

[10 Dicembre 2014]

Quali superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali dove si formano rifiuti speciali non sono soggette alla tassa sui rifiuti (Tari)?

I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dal regolamento comunale. Le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili quando sono asservite al ciclo produttivo.

Questa è la risposta del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia contenuta dalla risoluzione n. 2 diffusa ieri. Una risposta data al quesito di chiarimento in ordine alla applicazione della Tari agli immobili nei quali viene svolta attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura.

E’ la legge di stabilità 2014 che esclude dall’assoggettamento della Tari quella parte di superficie dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La norma, dunque permette di non tassare le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali che in generale producono in via prevalente rifiuti speciali “poichè la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili”.

Ne discende che non si può ritenere esclusa dal pagamento della Tari solo la parte di superficie occupata dai macchinari. Se fosse il contrario si darebbe origine a una ingiustificata duplicazione dei costi: i produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti. E si andrebbe contro allo “spirito” della disposizione che cerca di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio.

Inoltre, la legge di stabilità attribuisce ai comuni, attraverso regolamento, il compito di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Ma là dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine al potere di assimilazione. Del resto è il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l’esclusione dalla Tari delle superfici produttive di tali rifiuti.

Il comune può esercitare il proprio potere in altri ambiti. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Il comune deve individuare altre superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione . A questo fine sarebbe opportuno che l’ente avviasse una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie dei soggetti interessati alla definizione nel regolamento per evitare inutili incomprensioni e contenziosi.