Smaltimento rifiuti, le condizioni per le modifiche all’autorizzazione unica agli impianti

[30 Ottobre 2015]

L’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento può essere modificata solo a determinate condizioni: ossia, devono essere trascorsi almeno cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione e devono sussistere “condizioni di criticità ambientale” tali da giustificare la revisione.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza n. 1046 – in riferimento alla revisione d’ufficio da parte della provincia di Padova dell’autorizzazione concessa per l’attività di recupero e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi.

Questione contestata dalla società che svolge l’attività di recupero e lavorazione di inerti di origine edilizia, incluse terre e rocce da scavo e residui dell’industria siderurgica e metallurgica. Proprio perché, a suo avviso, non sussistono i presupposti di tempo e di qualità previsti per legge.

E’ il legislatore del 2006 –  articolo 208 Dlgs 152/2006 – che prevede l’autorizzazione unica per i nuovi impianti  di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Secondo il legislatore coloro che intendono realizzare l’impianto devono presentare apposita domanda, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. L’autorizzazione è concessa per un periodo di  dieci  anni, è rinnovabile ed è pure modificabile.

Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate però solo “prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  anni  dal  rilascio,  nel  caso di condizioni  di  criticità  ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle  migliori  tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali”.

Quindi, quando le modifiche avvengono prima dei cinque anni e in mancanza delle “condizioni di criticità ambientale” tali da giustificare l’intervento “anticipato” dell’Autorità, possono essere contestate e non applicate.