Pubblicata dal ministero dell'ambiente sul proprio sito

Sistri, ecco la nota esplicativa dell’applicazione

[1 Ottobre 2013]

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i  commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei  rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;  – gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: – “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;

– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;

– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per

– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;

– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;

– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma  2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n.  101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di  soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o  imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di  soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto  deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.

L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo  professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,  commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di  detti rifiuti.

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di  trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di  avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni. Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la  necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’  probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito  soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI.

Di tali eventuali modifiche  verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.

 1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.

Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di  applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit. Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie  di operatori economici:

a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria  attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere,  infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani,  ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere  esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta  ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al  quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in  un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del  registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine  cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità  dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono  obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di  deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del  luogo di produzione.3

b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo  professionale”. Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi;  l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa  in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l.  n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione  per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della  Regione Campania.

c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento di rifiuti pericolosi”.

d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti  pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli  trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella  categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per  ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del  d.m. n. 52/2011;

e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti  pericolosi”. In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.

2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.

Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi  obblighi. Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le  seguenti categorie:

-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale.

Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o  imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”,  contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e  imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di 4 propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del  d.lgs. n. 152/2006.  Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si  evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto  internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel  territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui  all’articolo 212”.

L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un  obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e  stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente  all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e  verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.

– enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i  nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di  trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto  a quelli trattati;

– soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei  rifiuti speciali pericolosi.

Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i  soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti,  sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014. Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le  seguenti categorie:

– i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano  i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo  212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;

– i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della  Regione Campania.

3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e  obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.

Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011,  n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità  dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative  alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI. Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del  sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non  aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per  l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria. Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi  che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi  con le modalità appresso precisate:

– i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della  “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di  trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le  informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene  consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda  SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto,  che è tenuto a conservarla per cinque anni;

– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è  tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della  Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare  l’assolvimento dell’obbligo;

– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la  compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area  produttore) è a cura del gestore.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il  SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di  trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n.152. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti  speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo,  per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che  riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo  “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

4. Regime transitorio e sanzioni.

Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del  SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti  sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri  di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12,  comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del  d.lgs. 152/2006.

Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal  trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del  sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per  la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del  registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le  relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.

In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento  ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di  conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne  sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività,  durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e  193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante  detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che  l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis,  del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza  violazione.

5. Adesione volontaria al SISTRI.

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione  volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al  Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI.  L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure  previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal  completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa 7 manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare  per il ritorno al sistema cartaceo. 6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e  7.1.2. E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto  7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed  al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del  30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI,  adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente  realizzabili e vengono sospesi.