Rifiuti, precisazione della Corte Ue sulle spedizioni internazionali

[27 Novembre 2015]

La spedizione di rifiuti nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica e autorizzato dalle autorità competenti corrisponde a una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata. Quindi, il fatto di non aver informato le autorità competenti della modifica comporta che la spedizione di rifiuti sia illegale.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea nell’ambito di una controversia tra la SC Total Waste Recycling SRL e l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (autorità nazionale di ispezione per la tutela dell’ambiente e della natura) insorta a causa di un’ammenda amministrativa inflitta per infrazioni alla normativa sulle spedizioni di rifiuti.

La questione ha inizio quando nel 2013 un autocarro della Total Waste Recycling, che trasportava un carico di 8,380 tonnellate di rifiuti “ambra” – ossia di rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo il regolamento n. 1013/2006 – è stato sottoposto a un controllo al valico di frontiera di Nagylak, mentre stava per entrare nel territorio ungherese. Dal controllo è emerso che i documenti di notifica, di movimento e di autorizzazione indicavano, quale punto preciso di entrata nel territorio ungherese, il valico di frontiera di Ártánd (Ungheria), situato a circa 180 chilometri a nord di Nagylak (Ungheria).

Per questo l’autorità nazionale di ispezione ha intimato alla Total Waste Recycling di pagare un’ammenda per violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti. Perché il carico in questione non è entrato nel territorio ungherese dal valico di frontiera indicato nelle autorizzazioni e perchè la Total Waste Recycling ha omesso di informare le autorità competenti della modifica apportata all’itinerario previamente autorizzato, e pertanto la spedizione era illegale.

Dinanzi al Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, la Total Waste Recycling richiede l’annullamento di detta decisione. Perché sostiene che non vi sia stata alcuna spedizione illegale di rifiuti  in quanto il “modo” in cui è stata effettuata la spedizione, nella fattispecie via strada, non è cambiato e sono state modificate soltanto le tappe.

Il regolamento del 2006 numero 1013 – che recepisce la Convenzione di Basilea – contiene la normativa sulla spedizione dei rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Per cui le spedizioni fra Stati membri di rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti pericolosi destinati al recupero devono essere previamente notificate per iscritto alle autorità competenti, in modo da consentire loro di adottare le misure necessarie per la tutela della salute umana e dell’ambiente.

Per procedere a tale notifica, il regolamento 2006 richiede che il notificatore compili una serie di documenti come quello di notifica e, se pertinente, quello di movimento. Sulla base dell’insieme di tali documenti e di tali informazioni le autorità, rilasciano o negano l’autorizzazione a ciascuna spedizione di rifiuti. In seguito al rilascio dell’autorizzazione e qualora intervengano modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione così autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il regolamento impone al notificatore di informarne immediatamente e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione, le autorità competenti interessate nonché il destinatario.

A tale riguardo, occorre rilevare che dalla lettura del regolamento –  in particolare dell’articolo 17, paragrafo 1 – risulta evidente che le modifiche delle tappe costituiscono “modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata”. Infatti, mediante l’utilizzo dell’espressione “compresi cambiamenti (…) nelle tappe», tale disposizione indica che tale tipologia di modifica può costituire una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della spedizione considerate essenziali. Le tappe sono definite come i «punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati» dalla spedizione che devono essere indicati nel documento di notifica.

Di conseguenza, la modifica di un valico di frontiera, equivale ad una modifica delle tappe, il che costituisce, una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, che deve essere comunicata alle autorità competenti.