Localizzazione impianti di recupero dei rifiuti: la discrezionalità della Provincia

[29 Luglio 2014]

La Provincia può individuare le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, così come può individuare le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Quindi può rendere giudizio di compatibilità ambientale negativi.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza

14 luglio 2014, n. 1792 – in riferimento al provvedimento del Comune di Caserta. Un provvedimento attraverso il quale la P.a ha comunicato di non accogliere l’istanza per il rilascio di autorizzazione per un progetto di recupero, selezione e messa in riserva dei rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi. Un rifiuto giustificato dalla rilevata incompatibilità del progetto con gli indirizzi e le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Un’incompatibilità espressa anche dalla Provincia di Lecce che ha fondato il suo giudizio sulle disposizioni del Ptcp che prescrivono “di riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianti olivicoli, specie dei vecchi impianti a maglia 10X10 che hanno consentito alle piante il pieno sviluppo della chioma, sia nelle conduzioni semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali”.

Sono proprio le finalità di tale tutela che vengono contestate. Secondo la ditta interessata alla costruzione dell’impianto non appaiono dirette a tutelare colture di eccellenza.

Il legislatore nazionale del 2006 (Dlgs 152/2006) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla programmazione e alla organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. In particolare le provincie hanno la facoltà di individuare, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento dove già adottato, sentiti l’Autorità d’ambito e i comuni, delle “zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

L’attribuzione alle provincie di tale potere giustifica e legittima l’esercizio del potere provinciale e, quindi, la valutazione di non idoneità del sito oggetto dell’intervento.

Del resto tale attività nonostante non possa essere assimilata in senso stretto all’attività di pianificazione urbanistica generale presenta molti tratti tipici: si caratterizza per l’analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitabile dall’amministrazione, all’interno di un composito quadro di interessi pubblici e privati che devono essere contemperati.

Quindi, l’amministrazione nel rendere il giudizio di compatibilità ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.