La pollina è un rifiuto o no?

[21 Ottobre 2013]

Attraverso la pronuncia n. 37548 del 13 settembre 2013 la III sezione penale della Cassazione è ritornata sull’argomento delle materie fecali, in particolare dell’esclusione delle stesse dal novero dei rifiuti.

La vicenda, sotto il profilo di fatto, prende le mosse da una situazione assai frequente nella prassi del mondo agricolo, ovvero l’accumulo di materie fecali, nel caso di specie pollina, su terreni coltivati  allo scopo dichiarato di destinarla alla concimazione. Nel caso di specie trattavasi di terreno coltivato a mandorli e ulivi, per il quale la pollina accumulata per il futuro spandimento era in quantitativi molto superiori alle reali possibilità di utilizzo del concime.

Anche per questo motivo al responsabile dell’accumulo incontrollato – ovvero proprio in considerazione del fatto che i quantitativi di rifiuti erano “rilevanti” (due cumuli da più di 150 m3 l’uno) – è stato contestato il reato di gestione di discarica abusiva; fattispecie sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 256  comma 3 del TUA, con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600€ euro a 26.000€, oltre all’applicazione della misura della confisca del terreno.

La difesa aveva sostenuto che l’utilizzo della pollina per la concimazione costituiva una prassi agricola in uso da tempo per il territorio, ed a motivo di ciò, le deiezioni non dovevano considerarsi rifiuto.

Invero, le deiezioni animali non sono sempre da considerarsi alla stregua di “rifiuto”, ma solo nel rispetto delle condizioni che il TUA stesso individua e che, trattandosi di disciplina speciale derogatoria, devono trovare un rispetto puntuale, può darsi il caso della non applicazione della disciplina della Parte IV del TUA.

L’art. 185 del D.L.vo n. 152/2006 – rubricato “Esclusioni dall’ambito di applicazione” – norma di riferimento, ha conosciuto numerosi cambiamenti, tra i quali si segnalano quelli apportati dal D.L.vo n. 4/2008, dal D.L. n. 105/2010 (convertito dalla legge n. 129/2010) e, da ultimo, dal D.L.vo n. 205/2010[1].

In tale disposizione il legislatore ha previsto i casi e le condizioni in cui determinati materiali (o sostanze), pur potendo rientrare astrattamente nel novero dei rifiuti, sono esclusi dalla relativa disciplina contenuta nella Parte IV del TUA.

La norma elenca, nel suo comma 1, sei esclusioni tout court; nel comma 2, invece, vi si ritrovano le esclusioni cosiddette “condizionate”, nel senso che i materiali ivi compresi risultano esclusi dal regime rifiuti in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie o nazionali di recepimento.

Ai sensi dell’art. 185, comma 1, non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV a partire dal 25 dicembre 2010, tra l’altro,: “… le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) [ndr S.O.A.], paglia e altro materiale agricolo paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Già il tenore letterale della norma rivela le condizioni alle quali le materie fecali possono considerarsi escluse dal novero dei rifiuti: materiali non pericolosi provenienti da attività agricola e destinate a successivo utilizzo sempre con riguardo alla medesima attività[2].

Passaggio fondamentale questo, nel caso di specie, infatti la pollina era proveniente da un allevamento avicolo, quindi non da una attività agricola bensì da un allevamento di  tipo industriale, in tal modo già non consentendo di dire realizzata la prima delle condizioni richieste dalla norma.

Invero, l’esclusione delle materie fecali dalla disciplina rifiuti, proviene da un percorso normativo iniziato già nella vigenza del decreto Ronchi (D. L.vo n. 22/97), il cui  art. 8 lett. c) indicava tra i “rifiuti agricoli” da escludersi dal campo di applicazione della disciplina “… le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola …”.

In ordine alla provenienza la giurisprudenza è stata costante nel ritenere che anche alle materie fecali provenienti da allevamenti di animali si applica la disciplina attinente ai rifiuti se le stesse non si possono riutilizzare nelle attività agricole.[3]

Sull’utilizzo in agricoltura delle materie fecali vi sono poi alcune pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il problema della classificazione giuridica soprattutto in riferimento all’utilizzazione agronomica per spandimento, nelle quali si è arrivati a precisare il principio secondo cui solo il corretto uso dei liquami a spandimento li rende esclusi dal campo di applicazione della disciplina rifiuti in tutte le fasi della gestione, “…da quella della “produzione” a quella della “applicazione al terreno”, incluse perciò le fasi intermedie del deposito e del trasporto”.[4]

Peraltro, anche a livello comunitario si ritrovano pronunce che confermano che gli effluenti di allevamento possono sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati in modo certo, nello stesso processo produttivo e senza trasformazione preliminare, come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati, e se il loro stoccaggio è limitato alle esigenze delle operazioni di spargimento[5].

Un ulteriore rilievo da svolgere riguarda anche il fatto che, come si evince dal combinato disposto della norma in commento, con l’art. 185, comma 2, lettera b) del TUA, tali materiali possono rientrare tra i sottoprodotti di origine animale (S.O.A.): in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al Regolamento CE del 21 ottobre 2009 n. 1069 e pertanto saranno esclusi dalla Parte IV non per effetto dell’art. 185, comma 1, lettere f) del TUA, ma per effetto dell’art. 185, comma 2, lettera b), del medesimo provvedimento.

Si deve registrare infatti che nel citato Regolamento S.O.A., art. 3 punto 20 è presente la nozione di “stallatico”: “gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera”, all’interno della quale sembra corretto ricondurre quella più generale utilizzata nell’art. 185 lett. f) del TUA “materie fecali”; inoltre l’art. 2, co. 2, lett k) del Regolamento precisa che non si applica la disciplina comunitaria soltanto agli “escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché al guano non mineralizzato”.

La sentenza del settembre 2013, qui in commento, dunque  precisa ulteriormente il regime delle esclusioni delle materie fecali, in particolare in relazione al requisito della provenienza – da attività agricola propriamente detta e non industriale, seppur di allevamento – ed al requisito dell’utilizzo in agricoltura, che deve essere certo (con onere della prova a carico dell’imputato circa le reali possibilità di spandimento in agricoltura, ad esempio per la disponibilità di un terreno adeguato alla concimazione) oltreché rispondente alle regole della corretta fertirrigazione[6].


[1] Per un primo commento cfr. S. MAGLIA, Esclusioni, in P. PIPERE, S. MAGLIA, M. MEDUGNO, D. CARISSIMI, La nuova gestione dei rifiuti – Dopo il D.L.vo n. 205/2010, Irnerio Editore, 2010, p. 44.

[2] Peraltro così esplicitamente si era espressa Cass. Pen. sez. III, sentenza n° 3089 del 21 gennaio 2008: “Le materie fecali sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 sulla gestione dei rifiuti a condizione che provengano da attività agricole e che siano riutilizzate in attività agricole”.

[3] Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41831, secondo cui: “Ai sensi della normativa vigente, di cui all’art. 185, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (vigente ratione temporis – N.d.R.) si applica la disciplina attinente ai rifiuti anche nei confronti di materie fecali provenienti da allevamenti di animali, quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole”.

[4] Così: Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38411.

[5] Cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 8 settembre 2005, causa C-416/02.

[6] In tal senso peraltro già si era espressa sempre la III Sez. Penale della Cassazione, con sentenza n° 17972 del 6/05/2008.