Messo in discussione il principio per cui “la legge non ammette ignoranza”

La normativa sui rifiuti non è chiara: il Tribunale di Milano assolve imputato

Protagonista un cittadino egiziano che aveva un'attività di demolizione in Italia senza autorizzazione ambientale assolto per buona fede e «non sufficiente chiarezza del dato normativo»

[16 Giugno 2017]

Che la legislazione sui rifiuti sia complicata lo sanno bene gli addetti ai lavori ma che fosse un giudice a certificarlo nero su bianco e a darle forza esimente è qualcosa di inedito. Con una recente sentenza infatti, il Tribunale di Milano – giudice monocratico Angela Maria Minerva – ha assolto un imprenditore egiziano che aveva aperto nel parco agricolo sud Milano la sede secondaria della sua azienda di import export auto usate, con sede principale in Egitto. In questa filiale italiana, l’imprenditore egiziano svolgeva attività di demolizione di veicoli e recupero di alcune parti senza però avere l’autorizzazione ambientale, che il titolare non aveva chiesto ritenendo non necessaria per un’attività di smontaggio ed esportazione di veicoli.

Il giudice ritiene invece che suddetta attività “costituisce quanto meno un’attività di preparazione per il riutilizzo che ai sensi della disciplina contenuta nel dlvo 152/06 costituisce gestione di un rifiuto, come tale sottoposta al rilascio dell’autorizzazione ambientale”. Nonostante questo, però, lo stesso giudice assolve l’imputato perché “si ritiene che abbia agito in buona fede ritenendo di non essere tenuto a munirsi dell’autorizzazione sul presupposto che la merce esportata non fosse qualificabile come rifiuto”. Inoltre “la non sufficiente chiarezza del dato normativo e l’assenza di una giurisprudenza di legittimità come di merito sul punto portano a ritenere che l’errore sulla legge in cui è incorso l’imputato sia scusabile ai sensi del’art. 5 c.p.”.

Dunque, sebbene il giudice riconosca che quella sia un’attività di gestione rifiuti e come tale necessiti della prevista autorizzazione (richiamando anche gli articoli da 208 a 216, quelli che individuano appunto le attività che vanno autorizzate), ritiene l’egiziano scusabile perché ha agito in buona fede. Una sentenza che sicuramente farà discutere e chissà se farà scuola. Si tratta certamente di un primo grado di giudizio e sarà interessante capire se queste valutazioni reggeranno fino in Cassazione (ammesso che il pm faccia appello) ma per chi è addetto ai lavori non si può non rimanere sorpresi.

Per la prima volta, almeno a memoria, un giudice dà così forza alla buona fede al punto da mettere in discussione il noto principio ignorantia iuris non excusat , la legge non ammette ignoranza (art. 5 c.p.). Soprattutto lo fa in un ambito, quello della legislazione ambientale, dove la giurisprudenza è generalmente molto rigida nell’applicazione della lettera della norma, con la dichiarata finalità della tutela ambientale quale interesse superiore. Lo sanno bene le imprese, che – per questo motivo e per il livello di stratificazione, farraginosità e non di rado contraddittorietà del dato normativo – ricorrono spesso ad esperti o a investire capitali per formare i propri dipendenti ed evitare i temuti illeciti (si pensi alla recente legge sui reati ambientali e al fatto che alcuni di questi siano reati presupposto nella legge 231 ambiente).

Questa sentenza, invece, va in controtendenza rispetto a tutto questo. In realtà il Tribunale di Milano si rifà ad un’interpretazione più recente che tende a temperare il rigore del principio della presunzione di conoscenza della legge e scaturisce dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale (ripresa da una giurisprudenza costante della Cassazione e Cedu) che in sostanza ha introdotto il concetto dell’errore scusabile o ignoranza scusabile in talune condizioni, mettendo in discussione parte dell’art. 5 c.p.. Ma c’è anche un’altra questione.

L’errore scusabile, la buona fede, assume tutta la sua forza esimente non solo perché la norma non è sufficientemente chiara ma anche per il fatto che – e qui c’è anche una stoccata alle autorità competenti – “nel periodo di attività in Italia l’Ibrahim si è rapportato in modo trasparente con le autorità amministrative senza che da esse venisse mai sollevato alcun dubbio sulla legittimità del suo operato”. E, in un altro passaggio, il concetto viene chiarito meglio: “l’Ibrahim eseguiva costantemente e correttamente le procedure per la radiazione dei veicoli presso il Pra e l’esportazione attraverso la dogana di Genova dei container contenenti, come costantemente dichiarato nei documenti di trasporto, veicoli usati smontati. Egli pertanto non ha mai eluso i controlli dichiarando la natura dell’attività svolta”.

Quindi la frase chiave: “Anche se i suoi interlocutori pubblici non sono mai stati quelli preposti al controllo e alla tutela ambientale, si trattava comunque di autorità competenti per procedure collegate a quelle oggi considerate”. Dunque una buona fede “indotta” anche dal comportamento delle autorità di controllo, che diventa anch’essa giustificazione.