I rifiuti vegetali non sono rifiuti derivati dalla manutenzione delle infrastrutture

[27 Agosto 2013]

Le attività di manutenzione del verde pubblico non rientrano in quelle di “manutenzione delle infrastrutture”. Lo ricorda la Corte di Cassazione – con sentenza dello scorso mese – che conferma la sentenza del Tribunale di Cagliari. Il Tribunale ha dichiarato il presidente di una cooperativa colpevole di avere effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di gestione di rifiuti vegetali. E ha ammesso la non possibilità di applicazione ai rifiuti vegetali della disciplina riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (ex art. 230 del Dlgs 152/2006).

Secondo il legislatore il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere o con la sede locale del gestore. E può anche coincidere con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente e oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Si identifica così, un regime di favore che consente la possibilità di creare un deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti. Tale deroga è prevista solo per procedere alla “valutazione tecnica” finalizzata a verificare la possibilità di riutilizzo dei rifiuti.

Comunque, tale regime non si applica all’attività di manutenzione del verde pubblico perché difetta del presupposto – indipendentemente dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico – a cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento dove il materiale viene trasportato. Nel caso di specie, infatti, i materiali non sono in alcun modo riutilizzabili e sono sottoposti a un trattamento di riduzione volumetrica mediante triturazione costituente già una fase di smaltimento.