Materiali da scavo, si cambia di nuovo: quando e come gestirli come sottoprodotto

Nota a commento delle novità apportate in materia di gestione dei materiali da scavo dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 (del D.L. n. 69/2013 c.d. “Decreto del fare”)

[28 Agosto 2013]

In fase di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) è stata operata una ulteriore ed importante modifica al regime delle terre e rocce da scavo, mediante la quale il nostro legislatore ha così tentato di definire e delineare un quadro stabile – seppur articolato – della materia in oggetto.

La legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) ha introdotto un nuovo art. 41 bis nel contesto del D.L. n. 69/2013, che pone “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”

Il quadro generale che ne esce è dunque il seguente.

Ambito di applicazione del D.M. 161/2012

Ricordiamo come sulla base di quanto disposto dal comma 2bis dell’art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 – introdotto in prima battuta dall’art. 41. comma 2, del D.L. n. 69/2013 –  l’ambito di applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione  delle  terre e rocce da scavo) è circoscritto esplicitamente solo alle terre e rocce da scavo (ma ormai è più corretto riferirsi ai “materiali da scavo”) che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Art. 184bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/06: “Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto”.

Viene, pertanto, confermata l’interpretazione iniziale che vedeva la complessa disciplina detta dal D.M. 161/2012 limitata alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle “grandi opere”.

La gestione dei materiali da scavo che NON provengono da attività o opere soggette a VIA e AIA

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012, era rimasto il problema di come gestire i materiali da scavo che NON provenivano da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

In un mio precedente contributo[1] – dove facevo un’analisi degli elementi di novità introdotti dal D.L. n. 69/2013 appena emanato e pubblicato in G.U. (in una fase precedente all’attuale conversione in legge del decreto, durante la quale tuttavia la materia delle terre e rocce da scavo era stata oggetto, ad ogni modo, di importati modifiche) – suggerivo che per i materiali da scavo che restavano esclusi dalla disciplina del D.M. 161/2012, ma che si voleva utilizzare in modo certo e sicuro presso altri siti, si potesse comunque fare riferimento al regime del sottoprodotto ex art. 184bis D.Lgs. n. 152/2006, così come indicato anche dal comma 4 dell’art. 185 D.Lgs. n. 152/06, il quale dispone: “Il suolo[2] escavato non contaminato e altro materiale allo  stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui  sono  stati escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell’ordine,  degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

Esposta questa mia interpretazione – che prendeva spunto dalle disposizioni normative vigenti richiamate – non negavo, comunque, una certa difficoltà di applicazione del regime generale del sottoprodotto al campo della gestione dei materiali da scavo, dato che per la particolare natura, attività di produzione del materiale (che non è esattamente uno scarto di una attività produttiva, ma bensì più propriamente un residuo di un’attività di scavo) ed utilizzo finale, ritenevo che fossero necessarie specifiche regole di ordine procedurale (tanto che, in nota, riportavo anche – a titolo informativo – una prima versione del D.L. n. 69/2013, poi stralciata dal testo finale approvato in via definitiva e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dove era stata prevista un’apposita regola procedurale per i casi che restavano esclusi dall’applicazione del D.M. 161/2012 e che però potevano entrare nell’alveo del sottoprodotto generale).

Il legislatore – in sede di conversione del decreto legge n. 69/2013 – ha poi dato conferma di questa interpretazione, prevedendo anche delle apposite condizioni per i materiali da scavo al fine di essere sottoposti al regime dei sottoprodotti ex art. 184bis D.Lgs. n. 152/06. Viene così sostanzialmente e formalmente avallata dalla presente norma la iniziale linea di lettura che era stata così delineata nei nostri precedenti contributi sul tema.

Il nuovo art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 (introdotto in sede di conversione), dispone infatti che – in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012 – i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis D.Lgs. n. 152/06 se il produttore dimostra che vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; (siti di destinazione o cicli produttivi che, pertanto, andranno chiaramente indicati all’atto della richiesta di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto)

b) che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni  soglia  di contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1 dell’allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo n.  152  del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di  contaminazione  diretta  o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo naturale;

 c) che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di produzione,  l’utilizzo  non  determina  rischi  per la salute  né variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al normale utilizzo delle materie prime;

 d) che ai fini di cui alle lettere b) e  c)  non è necessario sottoporre i materiali  da scavo ad alcun  preventivo trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di cantiere.

In questo caso – in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41bis cit. – il proponente o il  produttore[3]attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite un’autocertificazione da presentare all’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Si precisa, altresì, che devono essere inoltre indicate: le quantità di materiale da scavo destinate all’utilizzo, il sito di deposito ed i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.

Le attività di  scavo  e  di  utilizzo  devono, comunque, essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

Qualora intervengano delle modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione, queste variazioni devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione.

In base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 41bis in esame,  il produttore è tenuto a dare conferma all’ARPA (ed al Comune, nei casi di segnalazione di modifiche) territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Si specifica, dunque, che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti: “A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.” (comma 4, art. 41bis, D.L. n. 69/2013).

Si richiama l’attenzione del lettore su un aspetto importante.

Le disposizioni fin qui illustrare si applicano a tutti i materiali da scavo per i quali non si applica la disciplina del D.M. 161/2013, indipendentemente dalle quantità di materiale da scavo prodotte. Interessa, dunque, sia i “piccoli cantieri” (e cioè quelli la cui produzione non supera i seimila metri cubi di materiale, così come vengono indicati dalla legge), ma anche i cantieri più grandi.

Infatti, seppur il comma 1 dell’art. 41bis in esame richiama l’art. 266, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 (ove si prevede che con decreto ministeriale venga adottata una procedura amministrativa semplificata per i cantieri di piccole dimensioni), il successivo comma 5  estende l’applicazione delle disposizioni poste dallo stesso art. 41 bis, in via generale, ai materiali da scavo per i quali non si applica la disciplina posta dal D.M. 161/2013.

Art. 41bis, comma 5, D.L. n. 69/2013: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 

Contestualmente viene abrogato l’art. 8-bis del D.L. n. 43/2013 (Deroga alla disciplina dell’utilizzazione  di  terre  e  rocce  da scavo), con il quale (in modo abbastanza ardito e che effettivamente ci aveva lasciati alquanto perplessi…) si disponeva che ai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuavano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 D.Lgs. n. 152/06 (in realtà abrogato dopo l’entrata in vigore del D.M. 161/2012)

Quali “materiali da scavo”…

I “materiali da scavo” oggetto anche della disciplina che abbiamo fin qui esaminato sono quelli definiti dall’art. 1 lett. b) del D.M. 161/2012, così come esplicitamente indicato al comma 1 dell’art. 41bis D.L. n. 69/2013.  E cioè:

 «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:

   –   scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);

   –  perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento, ecc.;

   –   opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada, ecc.);

   –   rimozione e livellamento di opere in terra;

   –   materiali  litoidi in  genere  e  comunque  tutte   le   altre plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti  da  escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici superficiali  che  del reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

    –  residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la  composizione media dell’intera massa non  presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e  additivi  per  scavo meccanizzato;

Ma non solo… il legislatore ha precisato con una disposizione contenuta al comma 7 dell’art. 41bis D.L. n. 69/2013, che: “L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b, i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Di fatto, dunque, il concetto di semplice “terra e rocce da scavo” viene superato, mentre la disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti si estende ad una categoria più ampia di residui che derivano dalle attività di scavo, che sono appunto i “materiali da scavo”.

A cura della dott.ssa Valentina Vattani www.dirittoambiente.com  


[1] Si veda “Terre e rocce da scavo: il punto a seguito delle modifiche apportate dal “decreto del fare” e dalla legge expo 2015” di Valentina Vattani – pubblicato il 3 luglio 2013 su www.dirittoambiente.net  in Area Rifiuti.

[2] Ricordiamo che il “suolo” oggetto delle ipotesi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti dettate dall’art. 185 D.Lgs. n. 152/06 comprende anche le matrici “materiali di riporto”, in forza di quanto stabilito dall’art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2: “Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo”.

[3] Con riferimento alle figure del “proponente” e del “produttore” qui indicate, ma delle quali non se ne dà una definizione specifica nel contesto della disciplina in esame, sarà necessario fare una attenta riflessione per identificarle in modo coretto, anche ai fini del regime delle responsabilità.