Il decreto Competitività è diventato legge: tutte le novità in tema di rifiuti

[22 Agosto 2014]

Il decreto Competitività, così come modificato dalla legge di conversione entrata in vigore ieri, ha introdotto molte novità per quanto riguarda la disciplina inerente i rifiuti.

Il decreto Competitività elenca innanzitutto i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso (articolo 13, comma 5 lettera b)-bis). In particolare, stabilisce che i rifiuti classificati con codice Cer pericoloso “assoluto” siano pericolosi “senza alcuna ulteriore specificazione”. Quindi, se un rifiuto è classificato senza il corrispondente codice specchio pericoloso, non dovrà essere sottoposto ad ulteriori verifiche analitiche.

Rimangono i rifiuti classificati con codici Cer speculari, uno pericoloso e uno non pericoloso, e “per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede”. E quindi devono essere sottoposti ad “indagine” per le opportune verifiche di caratterizzazione al fine di determinarne le pericolosità o meno.

In ogni caso la classificazione deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. E rimane il fatto che è effettuata dal  produttore il quale assegna il  competente  codice   Cer,  applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

Comunque, la nuova disciplina si applicherà decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

E comunque questa non è l’unica novità introdotta nel campo della gestione di rifiuti. Per esempio in tema di gestione dei rifiuti militari e di bonifica delle aree demaniali destinate a uso esclusivo delle forze armate il dl introduce una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (articolo 13 comma 5, lettera b)). Durante l’esame presso la Camera tale disciplina è stata modificata al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (vale a dire le concentrazioni soglia di contaminazione, Csc) non siano – come invece disponeva il testo iniziale del decreto-legge -, sempre e solamente quelli previsti dal Codice ambientale per i siti ad uso commerciale e industriale. Il nuovo testo prevede infatti che possano essere applicate anche le Csc per i “siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale”, sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell’area militare.

Altra novità riguardano i materiali vegetali e in particolare l’esclusione prevista dal dl (la lettera b-sexies) del comma 8, articolo 14), dall’applicazione della disciplina dei rifiuti. La disposizione, non modificata dalla legge di conversione, esclude, per l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l’applicazione  delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti.

Questo perché, sono considerate normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma. Tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali escludendo quindi le materie fecali.

La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli; e qualora dalla combustione possano derivare rischi per l’incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).