Autorizzazione unica ambientale: entra in vigore il regolamento

[13 Giugno 2013]

Oggi entra in vigore il regolamento sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) in materia di Autorizzazione unica ambientale (Aua). Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio scorso (Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) numero 59 del 13 marzo 2013)

Dunque, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 23 dal decreto legge 5/2012 poi convertito in legge 35/2012 – ossia l’emanazione dell’apposito regolamento sulla semplificazione delle procedure Aua e degli adempimenti amministrativi a carico delle Pmi in materia di Aua che doveva essere emanatno entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto- legge (10 agosto 2012) – il  legislatore italiano ha previsto la disciplina e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Un regolamento che si applica alle Pmi (categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Aia. E non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di impatto ambientale (Via) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, (ai sensi dell’articolo 26, comma 4, Dlgs 152/2006).

L’Aua è l’autorizzazione rilasciata da un unico ente attraverso un unico procedimento (Suap).

Non a caso deve essere richiesta dall’interessato attraverso apposita domanda al Suap. E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’Aua nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap

L’Aua, dunque, sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. Può sostituire fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti). Comunque a discrezione delle Regioni, l’Aua può ricomprendere anche altre autorizzazioni.

L’Aua contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, dove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle  condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione ossia quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.