Attività di recupero rifiuti, non c’è cancellazione dai registri per l’azienda se la colpa è della Regione

[9 Marzo 2015]

L’impresa non può essere cancellata dal Registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi, quando la mancata esibizione del parere di assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (Via) dipende dalla carenza istruttoria della Regione.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) in riferimento alla richiesta alla Regione Campania di una ditta che svolge l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di attivare il procedimento di verifica di assoggettamento alla procedura di Via.

Ottenuta dalla Provincia di Caserta il rinnovo dell’iscrizione nel registro con la prescrizione di trasmettere entro 180 giorni il parere di screening in esame, la ditta ha invitato la Regione Campania a esprimersi al riguardo. Ma la Regione non ha mandato il suo pare sulla Via entro il termine in cui la Provincia richiedeva alla ditta il deposito dei documenti necessari. Dunque, la Provincia non ricevendo parere di competenza regionale, ha dichiarato la ditta non “attualmente legittimata alla prosecuzione dell’attività” e ha proceduto alla sua cancellazione dal registro.

Il codice ambientale (dlgs 152/2006) nella parte quarta – ossia quella relativa alla  disciplina dei rifiuti – stabilisce che la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte, possa disporre, con provvedimento motivato, “il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione”.

Fra le norme tecniche e le condizioni non figura, però, la necessità di allegare il parere di assoggettabilità a Via, ipotesi che non potrebbe nemmeno ricavarsi mediante un’operazione di interpretazione analogica, visto il principio generale di tassatività delle cause di inibizione dell’attività d’impresa.

Comunque, nel caso in cui l’impresa non si sia conformata alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione la misura applicabile non è la cancellazione dal Registro provinciale, ma il divieto di prosecuzione dell’attività. D’altronde, se la mancata allegazione del parere regionale di assoggettabilità a Via venisse identificato come conseguenza di una scelta discrezionale dell’amministrazione provinciale – ipotesi di ardua configurabilità sistematica vista la natura sanzionatoria di tali misure –  la relativa valutazione urterebbe con il principio di adeguata motivazione in riferimento alla rappresentazione dell’interesse pubblico specifico da tutelare. E sarebbe inoltre in palese contraddizione con le numerose proroghe dell’esercizio di attività che mal si conciliano con la decisione di inibire l’attività di recupero di rifiuti a fino a quel momento consentita.