Albo nazionale gestori ambientali, ecco i controlli

[8 Luglio 2015]

Possono essere applicati i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali: è entrata in vigore la relativa delibera, la cui comunicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Quello dei gestori ambientali è l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. L’iscrizione è obbligatoria per tutte quelle imprese che svolgono un’attività nel settore della raccolta e del trasporto di rifiuti non pericolosi, di bonifica siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, nel comparto del commercio e dell’intermediazione dei rifiuti, nel settore della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

E’costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e si articola in un Comitato Nazionale (con sede presso lo stesso Ministero), in sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il regolamento che contiene i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli è adottato in fase sperimentale per un anno dall’entrata in vigore della delibera di adozione e può essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fornite dalle sezioni regionali.

La sua formulazione deriva dalla necessità di uniformare e disciplinare su tutto il territorio nazionale, i criteri e le modalità dei controlli a campione fermo restando l’obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

I controlli a campione, infatti, hanno lo scopo di garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi. Sono svolti dalle sezioni regionali almeno trimestralmente sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell’ambito dei procedimenti di iscrizione, con estrazione casuale informatica tra le domande protocollate nell’ultimo trimestre a percentuale per categoria.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.