Assi viari di Lucca: il mistero della “casuale” e improvvisa comparsa del decreto Anas Autostrade

Spessotto (M5S): «Le dichiarazioni di Nencini sulla Tangenziale di Lucca contrastano con la realtà»

[12 Novembre 2015]

La deputata del Movimento 5 Stelle  Arianna Spessotto, che fa parte della Commissione trasporti della Camera, fa il punto sulla “improvvisa” pubblicazione del decreto sui progetti di ANAS e di Concessionarie Autostradali:

«Esattamente un giorno dopo aver depositato alla Camera l’interrogazione in cui denunciavo il ritardo nella pubblicità del decreto ministeriale n. 203 del 19 giugno 2015, recante “disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”, è stato “casualmente” pubblicato  in Gazzetta Ufficiale proprio il decreto del Ministero dei Trasporti che aspettavamo da ormai 5 mesi. Voglio ringraziare pubblicamente Legambiente Lucca, per l’ottimo lavoro svolto che ha reso possibile, grazie a un atto di sindacato ispettivo che ho presentato su sua segnalazione, di ottenere come risultato la pubblicazione del decreto del MIT in Gazzetta Ufficiale. Restano comunque aperti tutti i dubbi sul perché il Governo abbia aspettato tanto tempo prima di pubblicare questo  decreto che era già pronto da giugno, quanti e quali siano gli atti invalidi emanati nel frattempo e quali siano i veri motivi alla base di questo ritardo».

Secondo la deputata pentastellata, «L’assenza di pubblicazione per questo tipo di atti, oltre ad essere illegittima, ha determinato una grave anomalia, peraltro già segnalata nella Deliberazione (n. SCCLEG/9/2015/PREV del 24.03.2015) della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. Con tale deliberazione la Corte dei Conti aveva censurato l’operato del Ministero dei Lavori Pubblici ritenendo illegittimo il Decreto del MIT n. 622 del 2009 e sancito l’OBBLIGATORIETA’ DEL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI per le opere pubbliche di costo superiore al 25 milioni di Euro. L’Organo di Governo avrebbe dovuto prontamente porre rimedio al “vulnus” legislativo determinato dal Decreto Ministeriale illegittimo, che invece è rimasto efficace fino all’entrata in vigore del DM n. 203 del 19 giugno scorso, quindi fino al 4 novembre scorso. Il Governo dovrà ora rispondere sugli altri aspetti controversi della vicenda e, in particolare, sui numerosi dubbi di legalità degli atti amministrativi relativi al controllo della spesa sui progetti ANAS e sulle concessioni autostradali, con inevitabili riflessi in termini negativi sul controllo della spesa pubblica».

La Spessotto  evidenzia quanto scritto nella deliberazione della Corte dei Conti n. SCCLEG/9/2015/PREV: «Al riguardo il Collegio osserva che il D.M. 21.07.2009, n. 622 (mai sottoposto a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ex art. 3 legge 14 gennaio 1994 n. 20 – così come avvenuto, peraltro, per il D.M. 12.05.2009, n. 399), andando a modificare il precedente decreto ministeriale, nel senso di ritenere sempre facoltativa – e mai obbligatoria – la rimessione dei progetti delle opere autostradali al CSLP, si pone in contrasto con la normativa primaria che lo sorregge e mostra di essere andato ben oltre quanto previsto dal citato art.11, comma 5-bis, in virtù del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – giova ripeterlo -avrebbe dovuto stabilire esclusivamente “i casi” in cui i progetti delle opere in parola “devono essere sottoposti” al CSLP per la loro valutazione tecnico-economica. Tale rinvio era stato correttamente recepito dal primo D.M. 12.05.2009,
n. 399, il quale, in aderenza al precetto normativo, aveva disposto che i progetti (preliminari o definitivi) di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.A. dovevano essere sottoposti alla valutazione tecnico-economica del CSLP. Con il secondo D.M., il n.622/2009, viceversa, il rinvio voluto dal legislatore viene stravolto, perché, in luogo di una individuazione in positivo da parte del Ministro dei casi in cui i progetti devono essere sottoposti al parere del CSLP, è arbitrariamente rimessa alla discrezionalità di ANAS S.p.A. e delle concessionarie autostradali la decisione di sottoporre o meno ogni opera alla valutazione dell’Organo tecnico.
8. Il Collegio non ritiene di poter condividere il contenuto del citato Decreto ministeriale n.622 del 2009 né, conseguentemente, la sua applicazione nella fattispecie in esame, in quanto esso si pone in evidente contrasto con una norma primaria.
Ed invero la ratio del decreto n.399/2009 era strettamente aderente alla voluntas legis, ed infatti prevedeva una soglia al di sotto della quale non era obbligatorio il parere del CSLP, lasciando la facoltà all’ANAS S.p.A. e alle concessionarie autostradali di avvalersi dell’Organo tecnico qualora i progetti e le perizie di variante (seppure di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro) presentassero elementi di particolare rilevanza, (art. 5- bis della legge 23.12.1992 n. 498 e ultimo periodo, terzo comma, art. 127 del D.lgs. n. 163/2006). Per contro con il secondo decreto n.622/2009, inopinatamente, il Ministro delle infrastrutture rinuncia ad esprimere la propria potestà
decisionale nella “subjecta materia”, lasciando all’ANAS S.p.A. e alle Concessionarie autostradali la facoltà di decidere, in piena autonomia e discrezionalità, se sottoporre o meno i progetti delle opere al parere del CSLP.
In definitiva il Ministro, invece di stabilire una disciplina di dettaglio come voluto dal legislatore, rinuncia all’esercizio di tale competenza in favore di soggetti terzi, destinatari della disciplina medesima. 9. La Sezione ritiene, quindi, che il progetto definitivo di una infrastruttura strategica, allorché giunga in istruttoria presso il MIT ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, senza essere stato mai preceduto dalla approvazione del progetto preliminare, debba essere previamente rimesso al CSLP, affinché renda il parere obbligatorio di propria competenza. Il D.M. n.622/2009 – che trasforma tale obbligo in una mera facoltà, per di più esercitabile a discrezione di soggetti terzi, estranei all’Amministrazione – è inapplicabile in quanto contrastante con la normativa primaria. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, considera non conforme a legge la delibera del CIPE n. 43 del 10 novembre 2014 come rubricata in premessa, in quanto non preceduta dal parere obbligatorio del Consiglio Superiore del lavori pubblici, ai sensi degli articoli 127 e 165 c. 4 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163».

La Spessotto conclude con un’ultima nota che si ricollega ad un’altra questione oggetto di una sua recente interrogazione: «Alla luce di quanto su esposto, le ripetute dichiarazioni del Viceministro Nencini sui ritardi per la realizzazione della Tangenziale di Lucca secondo il quale sarebbero da attribuire al parere che la Corte dei Conti avrebbe richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, contrastano con la realtà dei fatti. In seguito alla Deliberazione della Corte dei Conti il Ministro avrebbe dovuto, invero, eliminare il vulnus normativo evidenziato».