Zonizzazione acustica come esercizio di potere pianificatorio discrezionale

[21 Aprile 2015]

La zonizzazione acustica costituisce un vero e proprio “esercizio di potere pianificatorio discrezionale”. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia – con sentenza di questo mese (la numero 478) – in riferimento alle modifiche apportate dal piano di classificazione acustica del Comune di Odolo. Modifiche contestate da un’impresa attiva nel settore della lavorazione meccanica a freddo dei materiali ferrosi, perché nell’ambito del nuovo Piano di zonizzazione acustica comunale ha visto modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto.

La legge quadro del 1995 (la numero 447) disciplina in maniera organica la questione del rumore facendo del “bene salute” l’oggetto principale della tutela. La legge prevede i valori limite di emissione e immissione che distinguono in assoluti e in differenziali in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso. Dove per valori limite assoluti si intende quelli determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento. Mentre per valori limite differenziali si intende il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l’esclusione della specifica sorgente disturbativa.

La legge ha , quindi previsto la zonizzazione acustica ossia la suddivisione in zone acustiche (di competenza del Comune) del territorio comunale in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi. Con la zonizzazione, il Comune accerta quali sorgenti di rumore operano sul territorio e predispone le misure necessarie per ridurne l’impatto entro limiti compatibili con la salute umana e la qualità della vita. Nel far ciò, il Comune deve seguire determinati criteri che possono essere determinati dalla Regione.

La giurisprudenza ha poi chiarito che la zonizzazione acustica costituisce un “esercizio di potere pianificatorio discrezionale”, che ha lo scopo di migliorare la situazione, e non deve quindi limitarsi a fotografare l’esistente, accettandolo per come è. Da ciò ne discende che è del tutto ammissibile, in linea di principio, il mutamento di classificazione di una zona rispetto a precedenti edizioni del piano.