Qualità dell’aria, l’Italia si adegua ai metodi di riferimento per le analisi Ue

[10 Febbraio 2017]

Con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri l’Italia attua la direttiva del 2015 recependo le modifiche Ue sui metodi di riferimento, sulla convalida dei dati e sull’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente..

La direttiva, al fine di garantire una maggior chiarezza, ha modificato alcune disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento contenute nella direttiva del 2008 che riguarda la qualità dell’aria e quella del 2004 concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

E’ la direttiva del 2008 che definisce e stabilisce obiettivi di qualità dell’aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. Dunque individua misure per valutare la qualità dell’aria negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; per ottenere informazioni sulla qualità dell’aria per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie.

La direttiva inoltre cerca di garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria siano messe a disposizione del pubblico e cerca di promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Quindi stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere raggiunti, così come lo fa la direttiva del 2004 che riguarda l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

La concentrazioni nell’aria e la deposizione di tali sostanze hanno un impatto sulla salute umana e sull’ambiente.  Per ridurne al minimo gli effetti nocivi il legislatore europeo fissa valori obiettivo da raggiungere. Quindi qualora gli obiettivi di non siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine. Del resto lo stato di qualità dell’aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o comunque migliorato.