Gli imballaggi degli agrumi devono indicare i conservanti e le altre sostanze chimiche utilizzate

Lo dice la Corte di giustizia europea

[7 Marzo 2016]

Gli imballaggi degli agrumi (limoni, mandarini e arance) devono riportare le indicazioni dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post‑raccolta. Lo ricorda la Corte di Giustizia europea che conferma la posizione del Tribunale Ue in riferimento alla questione proposta dalla Spagna.

La Spagna, infatti, ha richiesto al Tribunale l’annullamento di una disposizione Ue relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance). Ossia di quella disposizione che prevede l’obbligatorietà di indicare all’esterno gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post‑raccolta. Una disposizione che cerca di assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione sugli additivi alimentari.

Il Tribunale dell’Unione europea, in una sentenza del 2014, ha respinto il ricorso ritenendo che la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell’Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma CEE-ONU. Ritenendo anche che i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non fossero stati violati.

La Corte conferma, al pari del Tribunale, che è ragionevole che il consumatore sia avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta, dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell’alimentazione umana. Del resto i limiti massimi applicabili ai residui di 2‑fenilfenolo (fungicida agricolo utilizzato per il trattamento a cera delle superfici degli agrumi) sono fissati a un livello 50 volte maggiore per gli agrumi che per altri frutti .

La Corte ha anche ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non leda il principio della parità di trattamento, poiché non è tale da rimettere in discussione il fatto che i produttori di agrumi, non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di altri ortofrutticoli.

Peraltro, il fatto che non vi sia una legislazione che imponga una particolare etichettatura per quanto riguarda i pesticidi utilizzati nei trattamenti agricoli non comporta l’esclusione da parte della Commissione dell’adozione di una norma di commercializzazione che tuteli i consumatori. O meglio di una norma che tenga conto, in particolare, dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti nonché delle raccomandazioni relative alle norme CEE-ONU.