Frutti di bosco contaminati e rischio epatite, il Tar decide per l’accesso alle informazioni

[6 Maggio 2014]

Chiunque – singolo o associazione riconosciuta – può richiedere l’esibizione dei documenti sull’allarme relativo ai frutti di bosco contaminati dal virus dell’epatite, perché si tratta di informazioni ambientali e le autorità pubbliche sono tenute a renderle disponibile.

Lo afferma il  Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza n. 4366 – in riferimento al rigetto da parte del Ministero della Salute della richiesta dell’Associazione Codici-Centro per i Diritti del Cittadino, presentata a seguito del diffondersi della notizia della contaminazione dei frutti di bosco. Un rifiuto adottato sul presupposto che l’istanza è generica, in quanto non consente l’individuazione dei documenti richiesti ed è finalizzata ad un controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.

Il legislatore italiano – in linea con quanto disposto dalla normativa europea –  garantisce il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Allo stesso tempo prevede il dovere per l’autorità pubblica (connesso con la trasparenza dell’attività amministrativa) di rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta. Una richiesta, fra l’altro che non richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente cosa richiesta, invece dal generale diritto d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90).

Certo è che il diritto d’accesso non è illimitato: esistono dei casi in cui le autorità possono rifiutarsi di dare le informazioni al pubblico, ce ne sono altri in cui alcuni documenti non sono accessibili.

Comunque, il legislatore puntualizza che è possibile accedere anche a ogni atto di natura amministrativa che incide o può incidere sull’ambiente e/o sui fattori dell’energia e del rumore. E in ogni modo il legislatore precisa che per informazione ambientale devono intendersi anche quelle riguardanti “lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente”.