Emissioni di composti organici volatili (Cov), ecco le condizioni per le proroghe alla riduzione

[17 Marzo 2015]

Agli impianti che rilasciano in atmosfera composti organici volatili può essere concessa una proroga per attuare i propri piani di riduzione di emissione, ma a certe condizioni: ossia, quando può essere ipotizzato un tenore costante in materia solida del prodotto e dove i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto siano ancora in fase di sviluppo.

Lo suggerisce l’avvocato generale Juliane Kokott alla Corte di Giustizia europea chiamata a chiarire a quali condizioni debba essere concessa una proroga per attuare i piani di riduzione di emissione.

La vicenda riguarda la Nannoka Vulcanus Industries BV che gestisce un impianto per processi di verniciatura e rivestimento. Una ditta alla quale è stata inflitta dalla presidenza del comitato provinciale di Gelderland (Paesi Bassi) una misura coercitiva, corredata di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento, per violazione della normativa interna di trasposizione della direttiva sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (Voc). La Nannoka non avrebbe rispettato, al 31 ottobre 2007, i valori massimi di emissioni. Secondo la ditta, però i requisiti del piano di riduzione sono soddisfatti, dal momento che la normativa offre la possibilità di ottenere una proroga oltre il 31 ottobre 2007, per attuare il piano di riduzione.

La Nannoka ha impugnato il provvedimento e la vertenza pende oggi dinanzi al Raad van State. Il provvedimento è stato in effetti nel frattempo sospeso, ma la Nannoka continua ad avere, un interesse a una valutazione nel merito della sua impugnazione. Essa avrebbe dimostrato di aver subito dei danni dal provvedimento avendo dovuto affidare una parte della sua attività a un’altra impresa.

C’è pure, da sottolineare che benché la direttiva Voc sia stata sostituita nel 2010 dalla direttiva sulle emissioni industriali, la domanda di pronuncia pregiudiziale è di interesse anche per il futuro. La disciplina della proroga è stata, infatti ampiamente recepita nella direttiva sulle emissioni industriali e rileva ancora quantomeno per gli impianti che entreranno in funzione in futuro.

La direttiva Voc mira a evitare o limitare le emissioni dei composti organici volatili da determinati impianti nell’ambiente, principalmente nell’aria. Permette di conseguire l’obiettivo della riduzione in vari modi. Ma i due più importanti sono, da un lato, il rispetto dei valori massimi di emissioni, in particolare mediante sigillatura degli impianti e filtraggio degli scarichi dell’aria, e, dall’altro, mediante l’attuazione di piani di riduzione delle emissioni collegato all’impianto. I piani di riduzione hanno lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. Infatti si caratterizzano rispetto all’applicazione di valori massimi per una maggiore flessibilità A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni.

Al gestore dell’impianto deve essere tuttavia concessa una proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo.

Una proroga dei termini presuppone che sia in fase di sviluppo un prodotto di sostituzione che, con grande probabilità, sia adatto a limitare in pochi anni le emissioni di solventi dell’impianto in misura superiore rispetto a misure alternative che causano costi comparabili o in misura analoga, ma a costi inferiori rispetto alle misure alternative. Le emissioni aggiuntive prodotte durante tale proroga devono essere proporzionate alle riduzioni di emissioni e ai risparmi di costi che ci si può attendere dal prodotto di sostituzione.

E comunque ai fini della proroga per attuare il piano di riduzione è necessaria un’autorizzazione delle autorità competenti, che presuppone una richiesta del gestore e la prova del soddisfacimento delle condizioni per una proroga.